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Il licenziamento per scarso rendimento da maneggiare con cautela

Il tribunale di Milano, prima, e la corte di appello, dopo, hanno respinto la domanda di annullamento di un licenziamento intimato da un’azienda di trasporti per scarso rendimento del lavoratore. Lo scarso rendimento era rinvenibile, sia per il tribunale che per la Corte di Appello, essenzialmente a causa delle ripetute assenze del lavoratore per malattia. Tra i vari motivi del ricorso in Cassazione, il lavoratore si doleva  per avere la sentenza dei giudici di merito trascurato che lo scarso rendimento che legittima l'esonero dal servizio dell'agente doveva essergli necessariamente imputabile per colpa, mentre le assenze per malattia non erano a lui ascrivibili a tale titolo. La Corte di Cassazione, ribaltando totalmente le due pronunce dei giudici di merito, ha affermato che “lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia…. La contraria opinione (che sembra condivisa in un passaggio della motivazione di Cass. n. 18678/14, che però riguarda una fattispecie non coincidente con quella per cui oggi è processo) si pone in contrasto con l'ultratrentennale e sempre costante giurisprudenza di questa S.C. - cui va data continuità - che, a partire da Cass. S.U. n. 2072/80, ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 legge n. 604/66, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità”. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 maggio – 5 agosto 2015, n. 16472. 

Il licenziamento per scarso rendimento è una fattispecie che richiede per la sua realizzazione rigorosi elementi di configurabilità il cui onere probatorio è interamente a carico del datore di lavoro.

Si riporta la sentenza integrale della Cassazione sullo scarso rendimento.