A- A A+

Se la malattia è falsa si rischia il licenziamento

tag  malattia  falsa  licenziamento  lavoro 

20/01/2014

dovere generale di correttezza e lealtà


È diffuso, purtroppo, il ricorso abusivo e fradudolento allo strumento della malattia per mascherare assenze dal lavoro dovute a tutt’altra e innominabile causa. Questo ricorso abusivo alla malattia danneggia, innanzitutto, i lavoratori veramente ammalati e incrina i conti del sistema previdenziale per i suoi notevoli costi che ricadono direttamente e ingiustamente sulle imprese, sulla collettività e sull’intero mondo del lavoro. Capita così che lavoratori assenti per malattia siano visti tranquillamente in giro per la città, la montagna o il mare occupati nelle più leggere attività ludiche della vita quotidiana o anche, addirittura, a svolgere qualche altro lavoro. La casistica è veramente ampia e qualche volta anche con tinte di comicità. Questi lavoratori, se scoperti, rischiamo il licenziamento immediato. La Corte di Cassazione ha sempre affermato che “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.”(Corte di Cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 9474/09).
Milano 29/04/2009

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.