17/01/2014
Un’azienda, che occupa più di 15 addetti, ha intimato in data 12 gennaio 2001 ad un suo dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; successivamente, in pendenza del primo licenziamento, mai revocato, gli ha intimato in data 14 maggio 2001 un secondo licenziamento per giusta causa. La giurisprudenza tradizionale della corte di cassazione ha sempre considerato negativamente la possibilità di comunicare un secondo licenziamento in pendenza di un licenziamento già efficace e di un rapporto di lavoro ormai inesistente.Ma questo orientamento giurisprudenziale sembra essere stato definitivamente abbandonato dalla corte di cassazione che, adesso, ammette in modo esplicito la possibile coesistenza di più licenziamenti con causale diversa, nell’ambito della tutela reale. Nel caso sottoposto al suo esame, la corte di cassazione, infatti, ha annullato il primo licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, ma ha confermato la legittimità del secondo licenziamento intimato per giusta causa. (giusta causa unitamente a giustificato motivo oggettivo). Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 19 giugno - 22 ottobre 2008, n. 25573.
Estendendo il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte di cassazione, il datore di lavoro nell’intimare un licenziamento potrebbe ricorrere anche ad una contestuale pluralità di motivazioni. Questa interpretazione mostra maggiore sensibilità verso gli interessi delle aziende che del lavoratore, riducendo gli spazi di tutela del secondo. È un evidente segno dei tempi.
Milano 01/11/2008