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Il datore di lavoro deve dare la prova del numero dei suoi occupati

In assenza di diversa prova aziendale, il lavoratore ha diritto alla tutela dell'art. 18 dello Statuto


La corte di cassazione in una recente sua sentenza ha affermato che:
“Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio che, a fronte della domanda di tutela reale avanzata dal lavoratore ingiustamente licenziato, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che le dimensioni dell’impresa sono inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970.” (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 18 dicembre 2007 – 19 febbraio 2008, n. 4068).
In assenza di questa prova il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni pari alla retribuzione globale di fatto non percepita, dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione.
Milano 10/03/2008

La reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento invalido si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Art. 18 stat. Lav.