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Il numero dei dipendenti occupati

Si calcola sulle normali esigenze dell'azienda


L'accertamento del numero dei dipendenti occupati dall'impresa ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - va condotto considerando i lavoratori in servizio alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell'azienda, in riferimento non già alla data della intimazione del recesso, ma al periodo antecedente ad essa. Il requisito numerico, così inteso, quale fatto costitutivo inerente alle condizioni dell'azione esperita ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 deve essere dimostrato dal lavoratore, mentre, una volta comprovata la consistenza delle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell'impresa, incombe al datore di lavoro dimostrare che, mediante la risoluzione di altri rapporti di lavoro in epoca precedente il licenziamento in contestazione, è stata attuata una scelta stabile in ordine ad una nuova e minore dimensione dell'organizzazione produttiva.
Cassazione civile , sez. lav., 13 febbraio 1993 , n. 1815.

Milano 20/07/2009

La reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento invalido si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Art. 18 stat. Lav.