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Cancellazione della cooperativa e debiti insoddisfatti.

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09/01/2014

La liquidazione delle società, ivi comprese le cooperative, sottostanno ai seguenti principi giuridici: I liquidatori compiute le attività della liquidazione, devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. 
Dai principi giuridici indicati ne consegue chiaramente che una società cooperativa può essere cancellata dalla Camera di commercio anche se gravata da debiti ed è priva dei mezzi per poterli onorare. 
Il socio lavoratore che vanta ancora dei crediti per la sua attività lavorativa, di fronte a questa cancellazione è privo di tutela e ben difficilmente riuscirà a soddisfare le sue ragioni creditorie.
La fonte normativa da esaminare è il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato con il d.lgs n.37/2004 ed il d.lgs n. 310/2004).

Milano 05/11/2007

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