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IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Si può formare con una semplice lettera

Il testamento è l’atto di ultima volontà, revocabile, con il quale una persona dispone per il momento in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.) ed è un negozio giuridico a forma solenne, ovvero deve essere fatto, pena la nullità, in una delle forme previste dalla legge, e cioè per atto di notaio (testamento pubblico o testamento segreto), oppure deve essere un testamento olografo (art. 601 c.c.).
Il testamento olografo (art. 602 cod. civ. ) è il testamento scritto di pugno, ovvero a mano, dal testatore, per la sua validità come tale la legge richiede tre requisiti:
1) la scrittura autografa da parte del testatore: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Ciò risponde all’esigenza di garantire l’autenticità delle disposizioni, ed è previsto a pena di nullità (in tale caso si apre la successione legittima, ovvero secondo le norme previste dal codice civile); pertanto se il testamento è scritto a macchina è nullo per mancanza di autografia. 
Il supporto sul quale di solito viene redatto è un foglio di carta, ma la legge non prevede nulla a riguardo, quindi si ritiene che esso possa essere scritto su qualsiasi superficie (in tale caso occorrerà poi munirsi di una riproduzione fotografica da portare al notaio al momento della pubblicazione). La scrittura deve essere quella abitualmente usata dal testatore, anche stampatello, comunque decifrabile. Può essere scritto in più momenti, non necessariamente in un unico contesto. In dottrina e in giurisprudenza si è poi posto il problema della cd. mano guidata. La giurisprudenza ritiene che quando sia evidente che la mano del testatore sia stata guidata da altri, venga meno il requisito dell’autografia del testamento, anche qualora ciò sia avvenuto per sopperire alle carenze di istruzione o allo stato di salute del testatore; naturalmente in caso di contestazione il problema potrà essere risolto solo da una perizia grafologica. I successibili (ovvero coloro che vantano diritti sull’eredità) possono fare valere la mancanza dell’autografia disconoscendo la scrittura del testatore (art. 214 cpc); chi intenderà avvalersi del testamento dovrà proporre apposita istanza di verificazione (art. 216 cpc). Nel caso in cui invece gli eredi riconoscano che la scrittura proviene dal defunto, ma è stata alterata o contraffatta, dovranno proporre querela di falso (art. 221 cpc).
2) la sottoscrizione: occorre la firma autografa del testatore, che deve essere posta alla fine delle disposizioni, come forma di approvazione riassuntiva. Possono anche non esservi nome e cognome, ma la sottoscrizione deve in tale caso designare co n certezza la persona che predispone il testamento, per esempio attraverso un soprannome o il nome con cui la medesima veniva abitualmente chiamata, o qualunque altra indicazione idonea ad identificarla con certezza, quale ad es. “tuo papà”. Anche questo requisito è previsto a pena di nullità (art. 606 c.c.).
3) la data: ovvero l’indicazione di giorno, mese, anno, da apporsi in qualunque punto dell’atto. In assenza di data il testamento è annullabile. La validità del testamento non dipende dalla verità della data; il codice civile ammette la possibilità provare la vera data del testamento solo in alcune ipotesi nelle quali vi sono delle questioni da decidere proprio in base al tempo del testamento, ad esempio in caso di più testamenti e di necessità di individuare la priorità della data tra gli stessi .
A tutela della libertà della persona di cambiare la volontà testamentaria in qualsiasi momento il testamento è un atto revocabile; la legge infatti non tutela in alcun modo le aspettative ereditarie. La revoca del testamento può essere espressa (con un successivo testamento o con un atto ricevuto da notaio) o tacita (con un testamento posteriore incompatibile con il precedente, oltre ad altre ipotesi specificamente disciplinate dal codice civile); il testamento olografo può essere tacitamente revocato tramite la sua distruzione, cancellazione o lacerazione (art. 684 c.c.). In caso di distruzione, cancellazione o lacerazione lo si considera quindi revocato, salvo la prova che ciò sia stato fatto da una persona diversa dal testatore.
La pluralità di forme del testamento previste dalla legge consente di realizzare esigenze diverse del testatore in ordine alla segretezza o alla pubblicità della volontà testamentaria; il testamento olografo, infatti, consente di fare sì che nessuno sappia dell’esistenza di volontà testamentarie in quanto lo stesso può essere tenuto occultato fino al momento della morte. Infatti il testamento olografo non richiede atti di emissione, ovvero forme con le quali venga portato a conoscenza dell’esterno, non deve essere consegnato necessariamente ad un notaio potendo essere conservato a cura dello stesso testatore, oppure dato a una persona di sua fiducia (in tale caso si consiglia vivamente di darlo alla persona che si intende favorire..), o anche a un notaio, che in tale caso fungerà da mero depositario. A differenza del testamento fatto per atto di notaio (che sia pubblico o segreto), dell’esistenza di un testamento olografo nessuno potrebbe avere conoscenza fino al momento della morte del de cuius.
Con la morte del testatore il testamento diventa eseguibile attraverso la pubblicazione, ovvero attraverso la presentazione ad un notaio (art. 620 c.c.); chiunque è in possesso di un testamento olografo, dopo la morte della persona deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione.
La pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come requisito di validità ed efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione. Cassazione civile , sez. II, 23 giugno 2005, n. 13487.

milano 06/5/2008