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INDULTO:CONDIZIONI,APPLICAZIONE,PERPLESSITA'

tag  INDULTO  APPLICAZIONE  PERPLESSITà  CONDIZIONI 

08/01/2014


Nozione

L'indulto, come la grazia, condona in tutto o in parte la pena inflitta, oppure la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. La legge sull'indulto approvata dal Parlamento con la maggioranza dei 2/3 prevede solo il condono di una parte delle pena inflitta nella sentenza: non superiore a tre anni per le pene definitive e non superiore a euro 10.000 per quelle pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive.

Il codice penale nelle sue norme prevede che non si debba applicare ai recidivi, ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ma la legge approvata dal Parlamento ha incluso anche queste categorie di condannati, che così ne potranno godere automaticamente e senza alcuna considerazione della loro specifica condizione soggettiva e personale.

La concessione dell’indulto si applica anche alle sanzioni sostitutive della pena detentiva e alle misure alternative alla detenzione. Il venire meno della pena principale fa cessare ogni altra sua diversa rappresentazione giuridica.

Pene accessorie

Secondo la previsione del codice penale, l'indulto normalmente non estende i suoi effetti alle pene accessorie, salvo che la legge di concessione non preveda diversamente. In questa occasione la legge sull’indulto ha previsto una normativa molto ristretta perchè non si estende alle pene accessorie sia temporanee che permanenti .

Le pene accessorie ( temporanee o permanenti secondo il tipo di reato al quale sono connesse) sono le seguenti:
per i delitti:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
7) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori;
per le contravvenzioni:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
comuni a delitti e contravvenzioni:
la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
L’ordinamento prevede poi altre e specifiche pene accessorie con riferimento a particolari figure di reati.

Reati esclusi dal beneficio
Il legislatore, per la loro particolare odiosità e allarme sociale, non ha concesso questo beneficio agli autori di particolari ed efferati delitti (associazioni sovversive, terrorismo, strage, sequestro di persona, banda armata, associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in particolari fattispecie aggravate).

Revoca dell’indulto
L’indulto è revocato automaticamente e obbligatoriamente, dopo la sua concessione, se il beneficiato commette “ entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. “ Deve trattarsi della commissione di un delitto ( e non di una semplice contravvenzione) tale da comportare una considerevole condanna. Se la condanna, anche per delitto, fosse inferiore alla misura indicata dal legislatore, l’indulto già continua a produrre i suoi effetti.

Limite temporale

L'indulto si applica solo ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 incluso. Tutti i reati commessi successivamente a questa data sono esclusi tassativamente e inderogabilmente dal beneficio.

Applicazione dell’indulto

L’indulto si applica a favore sia di chi ha già subito la condanna, passata e non in giudicato, sia a colui il quale ha il processo in corso che ai processi che devono essere ancora aperti.
Se il reato è stato giudicato con sentenza passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione penale provvede all’applicazione dell’indulto in ogni caso senza formalità e immediatamente con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
Nel caso in cui, invece, il processo è in corso o è ancora da aprire, l’indulto sarà applicato dal giudice in dibattimento, o nei riti alternativi, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna. La concessione del beneficio presuppone necessariamente che sia pronunciata sentenza di condanna con il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato. Contro la sentenza che concede l’indulto, l’imputato può proporre impugnazione solo nel caso in cui ritenga di dover essere assolto e non semplicemente beneficiato.

Indulto e obbligazioni civili 
La concessione dell’indulto non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato. Il condannato o l’imputato che usufruisce del beneficio rimane sempre vincolato al risarcimento dei danni a favore della parte offesa, Il mancato risarcimento della parte offesa, però, non è di ostacolo alcuno alla concessione del beneficio. Si può usufruire del beneficio anche se la parte offesa non è stata risarcita in tutto o in parte.
Questa previsione, particolarmente nei processi non definiti, pregiudica gravemente le parti offese che così rischiano di essere offesi per la seconda volta: la prima per mano del reo e la seconda per mano dello Stato. Chi, condannato o imputato che sia, ha la valvola di sicurezza dell’indulto che gli sarà applicato con assoluto automatismo, mal si induce a risarcire i danni procurati, non avendovi interesse specifico.

Assenza di potere discrezionale nella concessione
Il magistrato, nella concessione del beneficio, non ha alcun potere discrezionale, perché l’indulto deve essere concesso senza alcuna valutazione di elementi diversi rispetto a quelli della data di commissione del reato e del tipo di reato commesso.
Non vi è nessuna buona condotta da valutare e giudizi da formulare sulla assenza di pericolosità. L’atto di clemenza è generale e indistinto: tutti ne usufruiscono sol che si trovino nelle condizioni soggettive e oggettive indicate dalla legge ( tipo di reato e data della sua commissione).

Irrinunciabilità
L’indulto non è rinunciabile da parte dell’imputato. Non è previsto che il condannato possa volontariamente rinunciare al beneficio che si applica oggettivamente, prescindendo del tutto dalla volontà del diretto interessato. Lo Stato rinuncia alla punizione con un suo atto di sovranità e di clemenza. I beneficiati non possono rifiutare questa elargizione.

Considerazioni finali

La società civile e gli operatori del diritto si sono divisi sulla opportunità dell’approvazione dell’indulto e sui termini per la sua concessione.
Il penultimo indulto è stato concesso dal Parlamento 16 anni fa. Il nuovo indulto ricalca in parte i criteri adottati dai precedenti indulti.
Il legislatore avrebbe dovuto condizionare la concessione dell’indulto all’avvenuta soddisfazione delle ragioni economiche delle parti offese dal reato, tranne nel caso in cui il responsabile fosse stato ritenuto in condizione di disagio economico e indigenza tali da non poterlo fare per oggettiva impossibilità, per impedire che l’eventuale esclusione avesse ad assumere connotati classisti o razzistici. Lo Stato, in questo modo, si sarebbe mostrato generoso con chi è debole e forte con chi economicamente è forte. Il provvedimento di clemenza sarebbe stato più ragionevole e condivisibile. Il legislatore avrebbe dovuto aggiungere altri e ulteriori reati dalla esclusione del beneficio dell’indulto, quali, ad esempio, gli infortuni mortali sul lavoro e i reati finanziari.

Fortunatamente sono rimasti integri tutti gli effetti delle pene accessorie che continuano così a mantenere la loro efficacia. All'origine il disegno di legge prevedeva anche l'estinzione delle pene accessorie che, invece, con il testo definitivamente approvato continuano a mantenere il loro deterrente e un valore pratico e simbolico nei confronti del condannato-beneficiato. 

Il provvedimento è stato certamente adottato per risolvere il solito problema del sovraffollamento delle carceri; esso ha ben poco a che vedere con la rieducazione del reo e con il suo reinserimento sociale. Si tratta di una politica giudiziaria imposta dalla emergenza, frutto di mancate riforme o di scelte errate.

L’indulto non è stato accolto favorevolmente dalla quasi totalità dell’opinione pubblica, e non a torto; una diversa e più oculata disciplina legislativa avrebbe comportato un più largo consenso con migliori e più equi effetti in una materia tanto delicata. Tra il sistema Italia, che periodicamente è costretto a ricorrere a indulti e amnistie, e il sistema americano, che non vi ricorre mai, si poteva scegliere una virtuosa terza via, prevedendo per la concessione del beneficio rigorosi limiti soggettivi e oggettivi, subordinati rigorosamente al reinserimento sociale del condannato, senza abbandonare al contempo il rispetto sempre dovuto alle parti offese che, invece, appaiono e sono sempre più dimenticate.

Il Parlamento, purtroppo, nella passata legislatura, in materia giudiziaria non ha dato una positiva prova di sé. Il nuovo Parlamento non sembra aver imboccato una difforme e più accorta via. L’emergenza del sovraffollamento delle carceri per la sua inciviltà, drammaticità e gravità forse non lasciava nell’immediato altra alternativa. Ma una politica giudiziaria seria e feconda è certo che non può fondarsi su amnistie e indulti. Occorre qualche cosa di diverso, di più serio ed adeguato. Quel che manca è un accorto e intelligente disegno di politica giudiziaria organico e ben definito nei suoi obbiettivi e nelle sue opzioni. Non si può legiferare alla giornata. Ma, purtroppo, questo avviene.

Milano 30/07/2006.

Si trascrve il provvedimento nella sua forma integrale e definitiva.

29 luglio 2006
Concessione di indulto

Art. 1.
1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

2. L’indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; 
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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