A- A A+

CONTRATTO APPALTO,STIPULAZIONI E ADEMPIMENTI

tag  CONTRATTO  APPALTO 

08/01/2014








L'appaltante nel concludere il contratto di appalto ha l'obbligo di:
1. verificare la idoneità dell'impresa appaltatrice ad eseguire l'opera;
2. fornire preventivamente all'appaltatore le più specifiche informazioni sui rischi dell'ambiente in cui gli addetti dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. 
3. cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione senza interferire nei rischi specifici dell'attività appaltata. 

L'appaltante, in caso di infortunio sul lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore nel caso in cui l'infortunio sia conseguenza della mancata collaborazione e del mancato coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Si tratta di una complessiva normativa di diritto pubblico che per le parti non possono assolutamente derogare. A nulla valgono le condizioni contrattuali a favore dell'appaltante dirette a sollevarlo dalle eventuali responsabilità. Si tratta di clausola contrattuale assolutamente nulla e per priva di effetti giuridici.

All'inizio del contratto di appalto, l'appaltante deve collaborare e cooperare con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione rivolta ad eliminare i pericoli oppure ad evidenziarle. È opportuno, al fine di avere la prova dell'assolvimento di quest'obbligo di cooperazione, adottare la forma scritta prevedendo la sottoscrizione di un apposito verbale.

L'appaltante non deve ingerirsi nell'esecuzione dell'opera appaltata perché nell'eventualità in cui dovesse avvenire un infortunio che fosse conseguenza di questa ingerenza, con apporto causale, egli ne dovrà rispondere penalmente e civilmente.

Se si dovessero verificare delle inosservanze da parte dell’impresa appaltatrice è sempre opportuno che l’appaltante proceda con immediatezza alla relativa contestazione con una diffida scritta e con atto di data certa (raccomandata). Se le imprese appaltatrici sono più di una, l’appaltante deve provvedere a prestare egli stesso le misure antinfortunistiche e a verificare le modalità di esecuzione dei lavori nel cantiere.

L’appaltante deve sempre, ed obbligatoriamente, senza delega alcuna, procedere personalmente e direttamente ai seguenti incombenti:
-effettuazione della valutazione dei rischi;
-elaborazione del documento di valutazione;
-designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Poiché si tratta di impegni previsti per legge occorre che di essi si abbia sempre il documento scritto debitamente firmato dalle parti.

Si può procedere alla nomina del responsabile della sicurezza alle seguenti condizioni:

1. la delega deve essere esplicita e per iscritto; 
2. la persona delegata deve avere particolare competenza tecnica ed esperienza;
3. la persona delegata abbia esplicitamente accettato l'incarico;
4. la persona delegata abbia piena autonomia decisionale e facoltà di spese;
5. il delegato può subdelegare anche parzialmente le sue funzioni.

Obbligo solidale retributivo e previdenziale

Particolare cura e attenzione l’appaltante deve dedicare al fatto che le attrezzature utilizzate nel contratto di appalto siano dell'impresa appaltatrice. Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di attrezzature e macchine dell'impresa appaltante. Ciò anche al fine di evitare pericolosa confusione sia in materia di obblighi antinfortunistici che di interposizione illecita di manodopera.

Le imprese appaltante e appaltatrice hanno l'obbligo di garantire ai lavoratori occupati il trattamento economico e normativo prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi collettivi periferici. Questo obbligo nel settore edile è previsto esplicitamente dal contratto collettivo di lavoro.
Questo obbligo dell'appaltante, sulla retribuzione e sulla contribuzione previdenziale, deve essere esercitato dal lavoratore interessato entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto. Questa previsione è stata introdotta dalla cosiddetta legge Biagi.
Oltre il termine dell'anno, la garanzia dell'appaltante nei confronti dei lavoratori dell’appalto si riduce entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore.

Il lavoratore, però, con la nuova normativa della legge Biagi non ha diritto al medesimo trattamento dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa appaltante non essendovi più il principio della parità di trattamento tra i dipendenti dell’una e dell’altra impresa.

Milano 20 luglio 2006

ALLE AZIENDE CLIENTI DELLO STUDIO

   Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio che abbiano carattere di urgenza e di confronto, vi suggeriamo di usare la videoconferenza.

   Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice e a costo zero. Un computer che abbia un video con le casse incorporate e il collegamento via internet con banda larga  é tutto quello che occorre.

   Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata con risparmio di tempo e di spostamenti da parte di tutti.

   Uno strumento eccezionale per il lavoro e  per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.

LO STUDIO

      Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

      Lo studio è ubicato nel centro storico di Milano, di fronte alla Rotonda della Besana, ed è adiacente al palazzo di giustizia di Milano.

      L'ubicazione é funzionale per le attività avanti tutti gli uffici giudiziari milanesi ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tar Lombardia). 

Lo studio dispone:

- di un efficiente e aggiornato sistema informatico per la gestione di tutta l'attività professionale; ogni singola postazione di lavoro dei collaboratori e delle segretarie è dotata di computer collegato in rete e su internet;

- per ogni posizione del cliente vi é un fascicolo cartaceo ed uno informatico, per la sicura gestione dei dati. Questo complesso sistema consente la più moderna ed efficiente gestione delle attività;

- della possibilità, tramite posta elettronica, di trasmettere con immediatezza atti, documenti, video, informazioni e aggiornamenti;

- del collegamento informatico (tramite Polisweb) con il Palazzo di Giustizia, per la ricerca dei procedimenti giudiziari e dei relativi aggiornamenti processuali delle controversie;

- di una ricca e completa banca dati, con la giurisprudenza e la legislazione europea, nazionale e regionale;

- di un complesso sistema informatico per l’elaborazione immediata della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per tutti i settori lavorativi;

- della posta elettronica, sempre accessibile in studio, e fuori dallo studio tramite iPad e iPhone, che consente permanenti e costanti rapporti con gli assistiti, le controparti e i corrispondenti;

- di un doppio sistema informatico di salvataggio giornaliero dei dati a garanzia della loro sicurezza e integrità.

- di un efficiente sistema di illustrazione delle specifiche questioni giuridiche e delle controversie, con video consultabili dai clienti in via riservata;

- della possibilità per il singolo cliente di poter accedere direttamente ai dati della sua posizione, tramite internet, con password personale; 

      Gli strumenti informatici, hardware e software, sono continuamente aggiornati.

      Lo studio edita periodicamente un notiziario su tematiche giuridiche che invia per posta e in via telematica agli assistiti.