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RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

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08/01/2014



Il risarcimento dei danni da circolazione stradale dei veicoli è disciplinato dal nostro codice civile con una pluralità di norme.

La prima norma, di carattere generale, è contenuta nell’articolo 2043 e prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il successivo articolo 2054 statuisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, per poi affermare il principio fondamentale della materia secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

In concreto ciò significa che, avvenuto l’incidente stradale, si suppone che tutti i soggetti coinvolti abbiano concorso in misura uguale all’accadimento del fatto, salvo il diritto di ciascuno di provare che l’incidente è avvenuto per fatto e colpa esclusivi altrui o per concorso di colpa in misura superiore a quella presuntiva del 50%.

1) Il risarcimento dovuto.
Il risarcimento dovuto al danneggiato deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. 

Il danneggiato deve fornire la prova idonea e rigorosa dei danni effettivamente subiti in conseguenza dell’evento dannoso. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. 

Il danneggiato ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dal fatto dannoso (data dell’incidente) fino alla data in cui non avrà percepito il risarcimento spettante. Al danneggiato che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento rappresentato dalla rivalutazione monetaria intervenuta tra la data dell’incidente e la data della riscossione della somma. 

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

2) Obbligo solidale.
Per il nostro codice civile il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. 

In ogni incidente stradale vi è, pertanto, per legge, la responsabilità del proprietario del mezzo e quella del conducente. Ogni proprietario deve attentamente valutare a chi affida il proprio mezzo perché in caso di incidente stradale egli ne è responsabile al pari del conducente.

Se un veicolo è di proprietà aziendale e il conducente è un dipendente vi è la responsabilità risarcitoria di entrambi: uno risponderà per la sua azione imprudente l’altro risponderà per il suo titolo di proprietà. In questo caso si è in presenza di una responsabilità “in solido” con la conseguenza che vi è l’obbligo di tutti al risarcimento dei danni cagionati ai terzi.

3) Nuovi orizzonti nel risarcimento dei danni.
Nell'ultimo decennio la giurisprudenza sul risarcimento dei danni è stata profondamente innovata dalle sentenze dei giudici di merito e da quelle di cassazione con l'ammissione al risarcimento dei danni di nuove figure che in passato non venivano lontanamente riconosciute. Evidentemente il nuovo sentire sociale influenza i giudici nell'interpretare le norme, che, invece, nel tempo sono rimaste sempre le stesse.

Gli esempi possono essere innumerevoli. Tra essi, però, sembra meritevole di attenzione la giurisprudenza che riconosce il diritto al risarcimento dei danni anche ai parenti della parte offesa nel caso di lesioni personali. In sostanza se, in conseguenza di un incidente stradale o di un infortunio sul lavoro o di un qualsiasi altro evento illecito e dannoso, un parente prossimo subisce delle lesioni personali, anche chi non ha subìto le lesioni personali può agire giudizialmente chiedendo il risarcimento dei danni che si assumono derivati in conseguenza delle lesioni patite dal parente, chiedendone il risarcimento.

In pratica, ad esempio la moglie in proprio può chiedere i danni subiti personalmente ( perdita di retribuzione, tempo, sofferenza etc) in conseguenza di un ricovero ospedaliero del marito che ha dovuto accudire. Così come i figli. La giurisprudenza meno recente negava questo diritto sul presupposto che si trattasse di un danno non immediato e non diretto. Adesso anche le conseguenze riflesse sono suscettibili di risarcimento.

In passato si è riconosciuto il risarcimento dei danni morali solo in presenza di un fatto costituente reato. Senza reato non c’erano danni morali. Adesso il semplice illecito civile o l’inadempimento contrattuale è suscettibile di riconoscimento dei danni morali. Il nuovo sentire sociale ha imposto una diversa lettura delle norme del nostro codice con la conseguenza che i giudici della corte di cassazione hanno riconosciuto il diritto di ottenere questi danni in situazioni che precedentemente erano considerate del tutto irrilevanti. 

Le norme sono sempre le stesse ma la loro interpretazione è profondamente diversa. 

4) Procedura per la liquidazione dei danni alla persona.
La richiesta di risarcimento dei danni va inoltrata alla compagnia di assicurazione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre i due anni dall'accadimento del fatto perché, in caso contrario, il diritto si prescrive in modo definitivo con la conseguente perdita del risarcimento. 

La richiesta da parte del danneggiato deve essere inoltrata con lettera raccomandata. In questa lettera occorre indicare le proprie generalità, le caratteristiche delle ferite riportate, gli estremi dll'evento dannoso, il giorno in cui si sia disponibili per l'accertamento delle lesioni da parte del medico di fiducia della compagnia di assicurazione e ogni altra diversa e utile indicazione sui danni che serva a porre la compagnia di assicurazione in condizione di effettuare una immediata e compiuta valutazione dei danni con la conseguente eventuale liquidazione. 

La compagnia di assicurazione può chiedere al danneggiato di sottoporsi a una visita medica presso un proprio medico di fiducia per la valutazione del danno. Il danneggiato ha l'obbligo di collaborare attivamente affinché la compagnia di assicurazione possa acquisire gli utili elementi per l'eventuale liquidazione del danno. Non sottoporsi a visita non comporta la perdita del diritto ma è contrario ai principi di buona fede e di collaborazione del creditore. Il giudice successivamente potrebbe valutare negativamente questo atteggiamento di rifiuto con conseguenze negative sulla liquidazione delle spese processuali.

Il danneggiato deve inviare alla compagnia di assicurazione la sua cartella clinica, i certificati medici, la documentazione delle spese sopportate, le radiografie, le fatture, e ogni elemento utile per la valutazione del reddito che deve servire da elemento essenziale per il riconoscimento del danno. Dopo aver raccolto e fornito questa documentazione, le parti intrecciano le trattative per l'eventuale definizione del danno biologico, permanente, morale e patrimoniale. In caso di lesioni gravi il danneggiato che versi in stato di bisogno conseguente all’incidente può richiedere al giudice di imporre alla compagnia di assicurazione la liquidazione di una somma a titolo di acconto sulla finale e definitiva liquidazione. Questa provvisoria e urgente liquidazione si chiama “provvisionale”.

Per poter procedere alla definitiva liquidazione del danno occorre che il quadro clinico del danneggiato si sia stabilizzato; senza questa stabilizzazione non si può avere la cognizione completa dei danni fisici subiti. A guarigione avvenuta, la compagnia di assicurazione valuta il danno e provvede alla sua liquidazione, che può avvenire con pieno accordo delle parti o senza questo accordo. La compagnia di assicurazione può versare la somma che ritiene liberatoria della sua obbligazione ed il danneggiato può incassare questa somma a titolo di semplice acconto sul maggior importo spettante. 

Nel disaccordo delle parti sull’entità del risarcimento dovuto, il danneggiato deve adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'eventuale riconoscimento del maggior danno preteso. 

Competente a decidere è il giudice di pace per le controversie che hanno un valore fino a 30 milioni delle vecchie lire ed il tribunale per le cause di valore superiore o indeterminato.

30/06/2005

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