07/01/2014
“E’ principio sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell’articolo 27 della legge 990/69. Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non aver provveduto o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi (Cassazione 1831/88 ex plurimis). Si è altresì precisato che non esiste alcun onere di iniziativa o di collaborazione dei danneggiati (Cassazione 4377/91) e che la disposizione dell’articolo 27 cit. non è applicabile alle maggiori somme dovute per interessi, svalutazione monetaria e spese processuali (Cassazione 10810/93).” Corte di Cassazione – Sentenza n. 9510/2007.
Milano 28/04/2007