07/01/2014
L’art. 36 del CCNL del settore Telecomunicazioni (mese di dicembre 2005), disciplina il periodo di comporto prevedendo che, nel caso di assenza per malattia, il lavoratore non in prova e assunto a tempo indeterminato, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per:
a - 180 giorni di calendario, con intera retribuzione;
b - 185 giorni di calendario, al 50% della retribuzione.
Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario.
Il periodo di comporto deve essere valutato con riferimento alle assenze complessivamente verificatesi nel periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Scaduti i termini massimi innanzi indicati, al lavoratore ammalato che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a diciotto mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza, non retribuita, non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto.
Nel caso in cui le assenze per malattia superino i termini massimi sopra indicati, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.
In deroga alla previsione generale del trattamento economico sopra indicato (180 giorni ad intera retribuzione e 185 giorni al 50% della retribuzione) il Contratto Collettivo prevede l'obbligo aziendale della corresponsione dell'intera retribuzione globale, prescindendo totalmente dalla circostanza che la malattia cada nel primo o nel secondo semestre, nelle seguenti ipotesi:
a - per periodi di ricovero ospedalieri, inclusi i ricoveri in day hospital e terapie salvavita effettuate presso strutture sanitarie non pubbliche, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi;
b - per periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi fino ad un massimo di 60 giorni complessivi e comunque fino ad un tetto massimo di 90 giorni complessivi per gli eventi sopra indicati.
Se il lavoratore, pertanto, ha superato con le sue assenze una durata di sei mesi di malattia, egli nel caso di successiva malattia che abbia una durata da 15 a 90 giorni, ha diritto all’intera retribuzione anche se questa malattia cade nel secondo semestre delle sue assenze.
Lo stesso trattamento vale anche per i ricoveri ospedalieri.
Si tratta di un calcolo complesso, che il lavoratore può però facilmente effettuare chiedendo all'azienda la consegna del prospetto delle sue assenze per malattia. L'azienda, per esplicita previsione del Contratto Collettivo, ha l’obbligo di consegnare il prospetto.
Si deve segnalare il comportamento di alcune aziende del settore delle telecomunicazioni che considerano come giorno di malattia il permesso di qualche ora per recarsi dal medico curante al fine di effettuare controlli o per altri motivi. Questo comportamento, secondo la norma collettiva che non detta alcuna disciplina specifica, è da ritenersi illegittimo. L’assenza di qualche ora per motivi di salute non legittima l’azienda a considerare l'assenza come malattia, inserendola così nel conteggio utile ai fini del comporto e del trattamento economico che vi è collegato.
L'azienda non può nemmeno procedere in modo cumulativo, sommando le singole ore di assenza della giornata fino a formare un giorno di assenza qualora si raggiungono le otto ore.
Il Contratto Collettivo non disciplina in alcuna sua parte l'assenza parziale del lavoratore nella giornata. In questo contesto l'azienda non può utilmente considerare queste ore di assenza computandole positivamente nel comporto.
Milano, 23/02/2007
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966
Tentativo preventivo di conciliazione
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.
Durante la prova si può licenziare anche verbalmente
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966