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Giornalisti: il comitato di redazione estraneo alle sanzioni disciplinari

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07/01/2014

Il contratto collettivo dei giornalisti, nel regolamentare il licenziamento, prevede una diversa modalità di adozione del licenziamento disciplinare rispetto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a motivi di riorganizzazione e ristrutturazione. Il contratto, infatti, prevede che nel caso in cui l'azienda intimi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve consultare preventivamente il comitato di redazione raccogliendone il parere. Senza questa consultazione del comitato di redazione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi illegittimo. L'azienda, inoltre, non consultando il comitato di redazione pone in essere un comportamento antisindacale contro cui si può ricorrere al giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori. Il comitato di redazione non esprime pareri vincolanti ma deve essere necessariamente consultato. L'azienda, pertanto, può adottare il icenziamento per giustificato motivo oggettivo anche nel dissenso totale del comitato di redazione.

Diversa regolamentazione, invece, è prevista nel caso di licenziamento dovuto a mancanze del lavoratore perché in questa ipotesi l'azienda non ha alcun obbligo di raccogliere il preventivo parere del comitato di redazione che così non ha il diritto di ingerirsi nell'esercizio del complessivo potere disciplinare aziendale previsto dall'articolo 50 del contratto collettivo. La norma del contratto collettivo, che differenzia le due ipotesi di licenziamento, appare congrua ed opportuna anche perché evita il coinvolgimento del comitato di redazione nell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro creando ibride e confliggenti situazioni.

Milano 16/02/2007

Il potere disciplinare del datore di lavoro

  Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori

La contestazione non può essere ripetuta.

Si deve  escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.  

Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori