07/01/2014
Una multinazionale americana ha preteso che il lavoratore, oltre l'orario normale di lavoro, si rendesse reperibile, dalla sera al mattino, per tutti i giorni della settimana, ad ogni chiamata necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Il lavoratore ha rifiutato questa imposizione sostenendone la illegittimità giuridica. L'azienda americana, incurante delle proteste del lavoratore, ha provveduto a contestargli l'insubordinazione e, successivamente, ricevute le giustificazioni che non ha ritenuto di accogliere, ha proceduto al licenziamento immediato per giusta causa.
Il lavoratore ha reagito immediatamente depositando un ricorso d'urgenza avanti il tribunale di Milano al quale ha chiesto la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno della sua domanda ha assunto che la reperibilità, per poter essere richiesta dal datore di lavoro, deve essere contrattualmente prevista, per pattuizione individuale o per esplicita previsione della contrattazione collettiva. Il datore di lavoro non può mutare in modo unilaterale gli elementi della originaria pattuizione e il contenuto prestazione . Il datore di lavoro non può considerarsi il padrone assoluto del tempo libero del lavoratore sul quale non ha alcun diritto di interferire. Attribuire all'azienda questo potere di interferenza significherebbe accogliere una concezione imperiale e autoritaria del rapporto di lavoro. Tutte le condizioni del contratto devono essere pattuite tra le parti perché esse devono oggetto di negoziazione.
All'udienza di prima comparizione avanti il tribunale, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo: il lavoratore ha rinunciato al posto di lavoro e l'azienda gli ha versato un cospicuo importo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.
Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.