A- A A+

Reperibilità notturna: la Cassazione chiarisce che è "orario di lavoro" e deve essere adeguatamente retribuita

tag  News  homepage 

20/05/2025

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10648 del 23 aprile 2025, ha affrontato una questione di grande rilevanza per i lavoratori che svolgono turni di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro. Il caso riguardava un, educatore di 5° livello CCNL Cooperative Sociali, che aveva richiesto il pagamento di straordinari notturni per i turni di reperibilità svolti due notti a settimana, immediatamente dopo il turno pomeridiano/serale, per un totale di 48 ore settimanali.

L’educatore era obbligato a pernottare presso la struttura lavorativa in regime di reperibilità, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per eventuali interventi.  Sebbene non sempre fosse richiesto un intervento attivo, la sua presenza fisica sul luogo di lavoro limitava significativamente la possibilità di gestire liberamente il proprio tempo, rendendo il periodo di reperibilità incompatibile con la definizione di "tempo libero".

In primo grado, il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto a Cacciatore il diritto a una retribuzione di € 41.003,89 per lavoro straordinario e notturno.  Tuttavia, la Corte d’Appello di Palermo aveva riformato la sentenza, sostenendo che i turni di reperibilità fossero disciplinati dall’art. â�� 57 del CCNL Cooperative Sociali, che prevede un’indennità fissa mensile di € 77,47, senza considerare tali ore come "orario di lavoro".

Cacciatore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i turni di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro dovessero essere qualificati come "orario di lavoro" ai sensi della Direttiva 2003/88/CE e che la retribuzione prevista dal CCNL fosse insufficiente e non proporzionata, in violazione dell’art. â�� 36 della Costituzione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che:

  1. Reperibilità come "orario di lavoro": In base alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il tempo trascorso in reperibilità presso il luogo di lavoro, anche senza svolgimento di attività lavorativa concreta, deve essere qualificato come "orario di lavoro".  Questo perché il lavoratore, obbligato a permanere sul luogo di lavoro, subisce una significativa compressione della sua libertà di gestione del tempo, che non può essere considerato "tempo libero".
  2. Adeguatezza della retribuzione: La Corte ha evidenziato che, sebbene la Direttiva 2003/88/CE non disciplini direttamente la retribuzione, questa deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. â�� 36 della Costituzione italiana. â�� La retribuzione prevista dal CCNL per i turni di reperibilità notturna è stata ritenuta non conforme a tali principi, in quanto non proporzionata alla prestazione lavorativa richiesta.

La Corte ha chiarito che:

  • L’obbligo di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comporta interventi attivi, comprime significativamente la libertà del lavoratore e deve essere considerato "orario di lavoro".
  • La retribuzione deve essere proporzionata e dignitosa, in conformità ai principi costituzionali.  Il giudice può disapplicare le previsioni del CCNL se queste non rispettano tali principi.
  • La definizione di "orario di lavoro" va intesa in opposizione a quella di "riposo", con reciproca esclusione delle due nozioni.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e rinviato il caso per un nuovo esame, stabilendo che i turni di reperibilità notturna presso il luogo di lavoro devono essere considerati "orario di lavoro" e retribuiti in modo proporzionato e dignitoso.  Per la Cassazione le prestazioni lavorative devono essere riconosciute e retribuite in modo equo.