A- A A+

Impegno a guarire senza farsi distrarre da altre attività

tag  News 

13/07/2023

L’azienda ha contestato al lavoratore, un operaio del settore metalmeccanico, di aver simulato un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro, che gli aveva cagionato un trauma alla caviglia sinistra o comunque un aggravamento dello stato di malattia  ed ostacolatone la guarigione, per le condotte contrarie ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede, specificatamente addebitate sottraendosi in modo illegittimo  alla prestazione lavorativa che doveva rendere a favore del datore di lavoro, con  abuso dei benefici concessi dalla legge per  l’infortunio genuino, rendendosi responsabile del reato  di truffa con danno dell'impresa e dell'Inail.

Il tribunale ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa ritenendo insussistente il fatto di rilevanza disciplinare. Per il tribunale è stato dirimente che il medico curante, che ha certificato lo stato di morbilità, non avesse prescritto limitazioni nei movimenti o negli spostamenti o nelle attività quotidiane ma soltanto un periodo di riposo e di cure.

La Corte di Appello di Catania è stata di contrario avviso e ha riformato integralmente la sentenza, dichiarando sussistente il fatto disciplinare con il conseguente licenziamento per giusta causa. La Corte di Appello  ha accertato  “ sulla base di investigazioni private datoriali nell'arco temporale contestato, come il lavoratore, nel periodo di malattia suindicato (nel quale peraltro si era sottoposto a numerose visite mediche e ad un ciclo di tre sedute di infiltrazioni di acido ialuronico…), abbia tenuto comportamenti (di protratta stazione eretta; di guida di auto, scooter o moto; di scarico e carico di scatoloni; di spazzamento del marciapiede antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari; di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio con altri di un portabagagli sulla propria vettura; di carico e scarico di materiale edile)”.

 Con questi comportamenti, per la Corte di Appello, il lavoratore ha “ostacolato e comunque ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale”.

La Cassazione, intervenendo nella controversia su ricorso del lavoratore, ha respinto il ricorso affermando i seguenti principi:

“è noto che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore nel tempo della sua assenza dal lavoro per malattia o per infortunio ha il “dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia”.

Su chi debba dare la prova davanti ai giudici della sussistenza del fatto disciplinare, la Cassazione ha sottolineato che “E’ parimenti risaputo che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che la L. n. 604 del 1966, art. 5 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato”. Cassazione civile sez. lav. - 12/05/2023, n. 12994.

Nel caso in esame il datore di lavoro, per la Corte, ha assolto questo obbligo perché ha dato prova dei fatti contestati al lavoratore sulla base delle investigazioni private datoriali eseguite nei giorni di assenza per malattia.

Per la giurisprudenza della Cassazione, nei giorni di assenza per malattia o per infortunio, il lavoratore ha l’obbligo di dedicarsi con impegno a guarire, senza prestare attività, per sé o per altri, che possano in qualsiasi modo pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo previsto rientro in azienda. Non ha rilevanza che, nonostante queste attività, sia rientrato poi in azienda alla scadenza dell’originaria certificazione medica, perché il pericolo del ritardo nella guarigione deve essere valutato ex ante , in astratto e preventivamente.

Rotonda della Besana, Milano | Hotel St. George Milano

Lo studio.

Lo studio è ubicato nel centro storico di Milano, di fronte alla Rotonda della Besana, ed è adiacente al palazzo di giustizia.
Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.
L'ubicazione dello studio é utile per le attività avanti tutti gli uffici giudiziari milanesi ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tar Lombardia). 

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

17/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficienti i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

AI CLIENTI DELLO STUDIO

  Videoconferenza, piattaforma per videochiamate e chat a distanza ...Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la videoconferenza. Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il collegamento via internet con banda larga  é tutto quello che occorre. Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata, con risparmio di tempo e di costi da parte di tutti. Uno strumento eccezionale per il lavoro e  per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.

L'AVVOCATURA STRUMENTO DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA' 

La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo