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Il datore di lavoro deve sempre vigilare sull’osservanza delle misure di sicurezza.

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06/02/2023

Un operaio specializzato del settore dell’edilizia con mansioni di caposquadra ha lamentato che, negli ultimi 2 anni della sua prestazione lavorativa, era stato adibito alla manutenzione dei pozzetti delle fogne stradali e di non aver più svolto mansioni di caposquadra ma semplici mansioni esecutive, svolgendo così un lavoro di manovalanza estremamente ripetitivo e dequalificante. Con l'adibizione a queste mansioni inferiori il lavoratore ha eccepito che l'azienda si era resa gravemente responsabile del mancato rispetto delle limitazioni e prescrizioni certificate, sin dall'anno 2010, dal medico del lavoro, relative al divieto di adibirlo al sollevamento manuale di materiali pesanti e/o ingombranti, essendo egli affetto da “artrosi della colonna vertebrale diffusa con alterazioni dei dischi intervertebrali” e dal 2010 giudicato, dal medico del lavoro, idoneo allo svolgimento delle mansioni ma con prescrizioni e limitazioni. In particolare, la limitazione del medico prevedeva che non dovesse “essere addetto a mansioni che prevedano il sollevamento manuale di materiali pesanti e/o ingombranti e/o in condizioni disagevoli e/o in modo continuativo o rapido e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge”.

Il lavoratore ha dedotto che il mancato rispetto delle già menzionate limitazioni mediche ai carichi da parte dell'azienda, determinavano l'insorgenza e il progressivo aggravamento della sua malattia professionale come malattia” da sovraccarico biomeccanico del rachide, con un danno biologico permanente” pari all'8-9%.

La Corte di Appello di Milano ha accolto la domanda del lavoratore, riformando la sentenza del tribunale che l'aveva rigettata.

La Corte di Appello ha assunto questa decisione perché processualmente è emerso che negli

atti di causa vi erano le prescrizioni impartite dal medico competente che avevano proibito nel tempo di adibire il lavoratore al sollevamento di pesi di qualsiasi tipo, poi il divieto ha avuto ad oggetto lo spostamento manuale di pesi in modo continuativo sopra i 3 chili e per ultimo la prescrizione di sollevare pesi oltre i 10 kg. I testimoni, che sono stati sentiti sui fatti di causa dal tribunale che ha respinto la domanda risarcitoria, hanno confermato che effettivamente il lavoratore, nonostante questa prescrizione medica, aveva continuato quotidianamente ad essere adibito allo svolgimento delle attività di movimentazione dei carichi. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte d'Appello, esperto in medicina del lavoro, nella sua relazione ha affermato che le mansioni assegnate al lavoratore non possono non aver inciso negativamente sulle sue condizioni di salute "favorendo l’evoluzione della patologia degenerativa disco vertebrale, configurandosi quindi una tecnopatia a carico del rachide lombosacrale riconducibile concausalmente all’attività lavorativa svolta”.

Per la Corte di Appello di Milano la genesi della patologia è " riconducibile alle mansioni svolte, essendo sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione al rischio sia stata concausa della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente".

La domanda di risarcimento del danno alla salute proposta dal lavoratore è stata accolta dalla Corte di Appello anche perché è risultata provata la circostanza in fatto che il datore di lavoro non aveva "assolto l’onere di dimostrare di avere puntualmente adempiuto ai propri obblighi di protezione, tra i quali specificamente quelli di cui il danneggiato aveva allegato l’inosservanza: fornire al dipendente strumentazione adeguata per la movimentazione dei carichi; di vigilare sull’osservanza delle procedure e delle direttive impartite per prevenire i rischi”. La Corte di Appello ha aggiunto che “va evidenziato che è responsabilità del datore di lavoro anche quella di assicurarsi che il dipendente effettivamente osservi le misure di sicurezza ".

La corte d'Appello ha così ritenuto sussistenti "i presupposti per l’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’azienda per il danno c.d. differenziale”. La quantificazione del danno differenziale è avvenuta applicando le tariffe risarcitorie delle tabelle del tribunale di Milano, comparando tra loro i criteri del risarcimento dei danni previsti dal Codice civile e quelli previsto per legge dalle tabelle risarcitorie dell’Inail.

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 978 pubblicata il 12 gennaio 2023.

La causa di Appello è stata promossa verso la metà del 2021. Per la sua decisione è stato necessario l'espletamento di una CTU medico legale. I tempi di definizione nonostante l’ammissione di una consulenza medico legale per la definizione della controversia, sono stati molto ma molto brevi. La Corte di Appello di Milano è una eccellenza nel panorama giudiziario italiano per la celerità delle sue decisioni.

Pandora, la prima donna della mitologia greca che inaugura la discriminazione di genere

 Narra un mito greco che la prima donna mandata sulla terra dagli dei fosse Pandora, e che fosse stata inviata per punire gli uomini della loro superbia. In un tempo lontanissimo, infatti, sulla terra esistevano solo esseri di sesso maschile, quando l’eroe Prometeo (colui che guarda avanti), amico degli uomini, volle portar loro il fuoco e quindi il progresso.  Gli dei, irati per questo atto di disobbedienza, condannarono Prometeo ad una pena atroce e gli uomini ad aver bisogno delle donne.  A Pandora gli dei avevano donato sia un bell’aspetto che un cuore menzognero ed un’indole ambigua. La prima donna era stata definita “un male così bello” che nessuno le poteva sfuggire.   Ora, il fratello di Prometeo,  che si chiamava Epimeteo, un giovane impulsivo che non pensava alle conseguenze delle sue azioni ( il suo nome significa “vedo dopo”), si invaghì di Pandora e la portò nella sua casa. Alla donna era stato detto che non avrebbe dovuto mai aprire un certo vaso: quale migliore raccomandazione per cedere alla tentazione di aprirlo? Il vaso venne aperto. Fu così che tutti i mali, prima sconosciuti agli esseri umani, si diffusero sulla terra. Ma, per fortuna, sul fondo del vaso rimase attaccata solo la speranza, unica consolazione per l’umanità. 

 Il mito greco con questa narrazione ci fornisce la spiegazione sulle ragioni della differenza di genere attribuendo la radice di tutti i mali del mondo alla donna. Nella mitologia greca e nei secoli successivi, la posizione della donna è stata sempre connotata da emarginazione e discriminazione perché nel pensiero filosofico le si è attribuita la causa di tutti i mali del mondo. La donna nella nostra storia meno recente non ha mai avuto ruoli, tranne rarissimi casi. A questa concezione negativa della mitologia greca fa da parallelo, sulla riva opposta del mare Egeo, anche la narrazione del libro della genesi con la figura di Eva che, con il suo comportamento, ha causato la sua definitiva cacciata, insieme a quella di Adamo, dal paradiso terrestre. La cultura occidentale moderna affonda le sue radici nella storia e nei valori greco-giudaico-cristiani. Ben si comprende, quindi, la dura lotta delle donne per conquistare nell'epoca moderna la parità di genere sul lavoro. Pandora ed Eva, anche ai giorni nostri, costituiscono il subconscio e la subcultura con cui occorre confrontarsi nella lotta quotidiana per conquistare la parità di genere nella società, nelle istituzioni e anche sul luogo di lavoro.  

 

Divieto di discriminazione
è vietata la discriminazione fondata sul sesso avente ad oggetto:
l'accesso al lavoro, il trattamento retributivo, i premi, la qualifica,  le mansioni, la carriera e ogni altro aspetto del trattamento economico e normativo.
la discriminazione può essere diretta o indiretta. La discriminazione indiretta si ha quando un comportamento o una condotta che appaiono essere neutri in realtà discriminano in ragione del sesso.

 Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.