26/09/2021
Il decreto legge n 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine auspicato per la cessazione dello stato di emergenza pandemica, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, impone l’l’obbligo, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, per accedere ai luoghi in cui la predetta attività è esercitata.
La disposizione si applica a tutti soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in questi luoghi anche sulla base di contratti esterni. Da questa disposizione sono esentati solo i soggetti non vaccinabili sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti prossimamente dal Ministero della salute.
I datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di verificare il rispetto al loro interno di questa prescrizione imperativa.
I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, data di entrata in vigore della legge, le modalità operative per l’organizzazione di queste verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono individuare preventivamente e con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. I lavoratori interessati devono essere messi prontamente a conoscenza di queste disposizioni e del nome delle persone che eseguono i controlli interni e/o all’ingresso del luogo di lavoro.
La legge non prevede l’obbligo di consultazione dell’azienda con le organizzazioni sindacali Ma sulle modalità di esecuzione dei controlli il sindacato ha il diritto di essere consultato, quanto meno ha il diritto di essere informato. Il coinvolgimento del sindacato è auspicabile per la migliore riuscita delle misure e per evitare eventuali comportamenti antisindacali che potrebbero configurarsi a causa delle previsioni dei vari contratti collettivi di settore.
I lavoratori nel caso in cui comunichino all’azienda di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della già menzionata certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, auspicabile termine di cessazione dello stato di emergenza. Il mancato possesso della certificazione non ha conseguenze disciplinari. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per legge il datore di lavoro non può applicare alcuna sanzione disciplinare, né conservativa né tanto meno espulsiva dal posto di lavoro (rimproveri, multa, sospensione dal lavoro, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).
Per le piccole imprese che occupano meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il già menzionato termine del 31 dicembre 2021. A differenza della grande impresa il lavoratore potrebbe non rientrare sul luogo di lavoro immediatamente dopo l’acquisizione del certificato verde, se il datore di lavoro ha provveduto a sostituirlo con un nuovo assunto.
L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione di questi obblighi è punito con la sanzione ammnistrativa da 600 a 1500 euro.
In caso di mancata verificazione dell’osservanza delle disposizioni interne, di mancata adozione delle misure organizzative nel termine fissato e dei controlli relativi l'azienda può subire unasanzione amministrativa va da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro.
Per gli accessi al luogo di lavoro senza la certificazione verde il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto la contestazione della violazione. Il datore che accetta la violazione deve riferire al prefetto e il prefetto applicherà la sanzione. Il datore di lavoro al lavoratore trasgressore potrà applicare la sanzione disciplinare proporzionata al fatto che avrà contestato. Nei casi più gravi si può intimare anche il licenziamento disciplinare perché queste violazioni nulla hanno a che vedere con il possesso del certificato verde e la vaccinazione.
La donna nella Grecia classica e dintorni
Da Ippocrate in poi, molte teorie venivano formulate dalla medicina greca a proposito della capacità riproduttiva della donna, ed alcune erano estremamente fantasiose.
Si pensava infatti che l’utero “vagasse” per il corpo femminile se la donna non aveva rapporti e che quindi l’unico rimedio fosse il matrimonio.
Nel frattempo, alcuni medici consigliavano di legare la donna su una scala a testa in giù e scuoterla finché l’utero non fosse ritornato nella sua sede naturale; oppure, se era arrivato al cervello, si cercava di farlo scendere facendo annusare alla malcapitata sostanze maleodoranti. E così via.
La donna nubile era considerata con malevolenza all’interno della famiglia, in cui non aveva un ruolo preciso; solo sposandosi, acquisiva uno status sociale consono.
Anche il pensiero filosofico non era da meno riguardo alla differenza di genere: lo stesso Platone (considerato impropriamente paladino della parità tra maschio e femmina) riteneva che, per la teoria della reincarnazione, se un essere di sesso maschile operava male nella vita si sarebbe ritrovato dopo la morte ingabbiato in un corpo femminile.
Ad Atene, pur essendo il matrimonio monogamico, l’uomo poteva avere ben tre donne: la moglie, che gli assicurava la legittimità dei figli, una concubina ed una etera, che lo accompagnava nei banchetti pubblici ed era in grado di conversare di svariati argomenti. La moglie, anche se non era relegata in casa, non aveva occasione di intessere relazioni sociali, ma era isolata nell’ambito della famiglia, priva di una vera educazione e di possibilità reali di socializzazione.
Anche ai giorni nostri, le donne devono fronteggiare sul lavoro il mobbing e la discriminazione di genere. Non è difficile comprendere perché ciò possa avvenire, considerati anche questi precedenti storici dei nostri antenati scientifici, letterari e filosofici che, pur nella loro cultura, hanno sempre attribuito alla donna un ruolo marginale e di sottomissione.
Nella foto: vaso greco che raffigura la nascita di Bacco dalla coscia di Zeus; aspirazione all'autosufficienza maschile. Opera esposta nel museo nazionale archeologico di Taranto.