22/03/2021
7 lavoratori della Trenord Srl di Milano si sono rivolti al locale giudice del lavoro chiedendo il ricalcolo dei compensi percepiti a titolo di ferie. A sostegno della loro domanda hanno assunto che “ciascun giorno di ferie deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all’esecuzione della prestazione e alla qualifica, e che tra gli elementi variabili da computare vi sono anche quelli previsti dall’articolo 54 del contratto aziendale: “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva”.
Il Tribunale ha accolto la domanda, confermando la “nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l’inclusione delle voci dell’”indennità di riserva” e dell’”incentivo per attività” nella retribuzione utile da conteggiare nel calcolo del compenso dovuto per i giorni di ferie.
A sostegno di questa decisione, il Tribunale ha richiamato anche la sentenza della Corte di Giustizia che ha escluso dalla quantificazione del compenso dovuto per le ferie solo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni”. Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Sentenza numero 724/2021, pubblicata il 12 marzo 2021.
Il contratto collettivo deve sempre essere rispettoso dei principi giuridici dell’ordinamento non avendo le parti sociali assoluta e discrezionale autonomia.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo