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La morte sopravvenuta dopo brevissimo tempo dall’incidente esclude che gli eredi possano vantare il diritto a succedere al loro congiunto.

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07/03/2021

Con citazione gli eredi, i suoi genitori e i fratelli, convennero dinanzi al Tribunale la compagnia di Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, derivati dalla morte del loro congiunto, quasi subito dopo lo scontro tra autovetture. Il Tribunale, attribuita la corresponsabilità dell’incidente mortale in pari misura, condannò gli eredi di quegli e la sua assicurazione a risarcire, in proporzione della loro responsabilità, i danni subiti dagli eredi riconoscendo il danno da morte dei due conducenti deceduti durante il tragitto in ospedale, trasmesso iure haereditatis. lL Corte di appello, nel confermare il pari concorso di responsabilità della condotta nella determinazione del sinistro, ha riformato la sentenza di primo grado escludendo il danno da morte in favore degli eredi dei defunti ovvero un danno biologico per il brevissimo tempo di sopravvivenza di essi. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli interessati. La Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi ha statuito che “ le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350 del 2015, emessa in sede istituzionale di risoluzione di contrasto, dopo aver esaminato tutte le questioni rappresentate in ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo". A questo principio, risalente a costante orientamento di legittimità - ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 26972 - non in contrasto con la Costituzione (Corte Costit. n. 372 del 1994), si è conformata la sentenza impugnata, e pertanto il ricorso va rigettato.” Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 ottobre 2015 – 23 marzo 2016, n. 5684

Pandora, la prima donna della mitologia greca che inaugura la discriminazione di genere

 Narra un mito greco che la prima donna mandata sulla terra dagli dei fosse Pandora, e che fosse stata inviata per punire gli uomini della loro superbia. In un tempo lontanissimo, infatti, sulla terra esistevano solo esseri di sesso maschile, quando l’eroe Prometeo (colui che guarda avanti), amico degli uomini, volle portar loro il fuoco e quindi il progresso.  Gli dei, irati per questo atto di disobbedienza, condannarono Prometeo ad una pena atroce e gli uomini ad aver bisogno delle donne.  A Pandora gli dei avevano donato sia un bell’aspetto che un cuore menzognero ed un’indole ambigua. La prima donna era stata definita “un male così bello” che nessuno le poteva sfuggire.   Ora, il fratello di Prometeo,  che si chiamava Epimeteo, un giovane impulsivo che non pensava alle conseguenze delle sue azioni ( il suo nome significa “vedo dopo”), si invaghì di Pandora e la portò nella sua casa. Alla donna era stato detto che non avrebbe dovuto mai aprire un certo vaso: quale migliore raccomandazione per cedere alla tentazione di aprirlo? Il vaso venne aperto. Fu così che tutti i mali, prima sconosciuti agli esseri umani, si diffusero sulla terra. Ma, per fortuna, sul fondo del vaso rimase attaccata solo la speranza, unica consolazione per l’umanità. 

 Il mito greco con questa narrazione ci fornisce la spiegazione sulle ragioni della differenza di genere attribuendo la radice di tutti i mali del mondo alla donna. Nella mitologia greca e nei secoli successivi, la posizione della donna è stata sempre connotata da emarginazione e discriminazione perché nel pensiero filosofico le si è attribuita la causa di tutti i mali del mondo. La donna nella nostra storia meno recente non ha mai avuto ruoli, tranne rarissimi casi. A questa concezione negativa della mitologia greca fa da parallelo, sulla riva opposta del mare Egeo, anche la narrazione del libro della genesi con la figura di Eva che, con il suo comportamento, ha causato la sua definitiva cacciata, insieme a quella di Adamo, dal paradiso terrestre. La cultura occidentale moderna affonda le sue radici nella storia e nei valori greco-giudaico-cristiani. Ben si comprende, quindi, la dura lotta delle donne per conquistare nell'epoca moderna la parità di genere sul lavoro. Pandora ed Eva, anche ai giorni nostri, costituiscono il subconscio e la subcultura con cui occorre confrontarsi nella lotta quotidiana per conquistare la parità di genere nella società, nelle istituzioni e anche sul luogo di lavoro.  

 

Divieto di discriminazione
è vietata la discriminazione fondata sul sesso avente ad oggetto:
l'accesso al lavoro, il trattamento retributivo, i premi, la qualifica,  le mansioni, la carriera e ogni altro aspetto del trattamento economico e normativo.
la discriminazione può essere diretta o indiretta. La discriminazione indiretta si ha quando un comportamento o una condotta che appaiono essere neutri in realtà discriminano in ragione del sesso.

 Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.