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LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

tag  News  contributi previdenziali  condanna  richiesta  inps 

03/12/2020

SOLO SE IL LAVORATORE HA PROVVEDUTO A CHIAMARE L’INPS DAVANTI AL GIUDICE

Un lavoratore ha chiamato in causa il suo datore di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive e nel contempo anche la condanna dello stesso “ al versamento a favore dell'INPS dei contributi risultanti dalle differenze” che il giudice avrebbe accertato.

Il la tribunale di Milano ha accolto la domanda diretta ad avere il pagamento delle differenze retributive che ha riconosciuto nella complessiva somma di euro 11.317. Lo stesso tribunale, però, ha respinto la richiesta avente ad oggetto il versamento, a favore di INPS, dei contributi su queste somme perché non è stata chiamata in causa e nessuna pronuncia può essere emessa di condanna del datore di lavoro.

“al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14853/2019; n. 19398/2014), secondo cui "il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l’ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione)".

Tribunale Milano sez. lav., 14/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 14/07/2020), n.915.

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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo