A- A A+

I riders tutelati dal contratto collettivo del settore trasporti industria del 2018

tag  News 

17/10/2020

Cgil-Cisl-Uil il 18/7/2018 hanno sottoscritto con le opposte organizzazioni datoriali, il contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro dei riders, che sono i lavoratori che eseguono la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc.,.),.

A questi lavoratori si deve applicare il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del settore industria.

Il contratto collettivo prevede per questa categoria di lavoratori l’applicazione di “tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione comprese l'assistenza sanitaria integrativa.”

Il contratto collettivo prevede che questi lavoratori siano classificati nell'area professionale C. Essi però non hanno diritto ad alcuna indennità di trasferta.

La retribuzione è stata parametrata in modo progressivo all’anzianità di servizio prevedendosi degli aumenti dopo 6 e 9 mesi di servizio.

Il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali.

Questo orario è distribuibile sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di 4 settimane. In ogni caso la durata medio massima dell'orario di lavoro settimanale, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48 ore. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria è distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore. 

Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro; il periodo sarà determinato dal datore di lavoro con preconoscenza individuale settimanale, anche mediante utilizzo di piattaforme multimediali e, comunque, non potranno essere in alcun modo organizzati o sottoposti turni al lavoratore seguendo il criterio del ranking reputazionale generati anche da algoritmi.

li lavoratore, in coincidenza con l'inizio del proprio orario di lavoro, una volta attestata la propria presenza, dovrà rendersi disponibile per eseguire i compiti connessi all'attività di servizio per la durata dell'orario assegnato.

L'orario giornaliero, e la conseguente retribuzione non potrà essere inferiore alle 2 ore complessive.

La durata della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali con una prestazione giornaliera minima di 2 ore.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa prevista a tempo parziale nonché la sua modificazione deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 11 ore.

I cicli o veicoli non a motore dovranno essere obbligatoriamente provvisti di copertura assicurativa contro terzi a carico dell’azienda.

 L’accordo nazionale rimanda alla contrattazione di secondo livello o aziendale la possibilità di definire la disciplina della formazione, l’eventuale riconoscimento del buono pasto giornaliero, l’attribuzione di un premio di risultato, la tutela della privacy in relazione all'utilizzo di strumenti telematici che rilevano la posizione del lavoratore e che non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione di tutti gli aspetti relativi all'utilizzo dei mezzi per non creare oneri diretti sul lavoratore.