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Non è necessario impugnare il trasferimento con lettera raccomandata se entro questo termine è stato depositato il ricorso avanti il tribunale

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16/10/2020

Il deposito del ricorso di urgenza rende inutile l’osservanza degli altri termini per il promovimento dell’azione

Un lavoratore disabile dipendente della Auchan aveva impugnato, con ricorso d’urgenza anteriore alla causa, il provvedimento con il quale il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento presso un’altra sede, il datore di lavoro nel costituirsi nel procedimento cautelare, aveva formulato due eccezioni di decadenza, fondate, l’una, sulla mancata impugnazione stragiudiziale della comunicazione di trasferimento entro il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e, l’altra, sull’omessa impugnazione giudiziale, nel termine di decadenza di centottanta giorni contemplato dal secondo comma della stessa disposizione, mediante la proposizione di un ricorso di merito. In particolare, per la difesa della parte datoriale, la proposizione, prima dello spirare del termine in questione, di un ricorso d’urgenza, non potrebbe ritenersi idonea a impedire la predetta decadenza.
Il Tribunale di Catania ha rimesso la questione avanti la corte costituzionale.

La corte costituzionale ha accolto il ricorso del tribunale e ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.”

Quel ricorso di urgenza depositato in tribunale dal lavoratore prima della scadenza del termine dei 60 giorni per l’impugnazione del trasferimento e prima della scadenza del termine dei successivi sei mesi per il deposito del ricorso di merito, impedisce qualsiasi decadenza.

Corte Costituzionale, sentenza n. 212/20; depositata il 14 ottobre.