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Per evitare il superamento del periodo di comporto il lavoratore può chiedere le ferie

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17/09/2020

La mancata concessione del datore di lavoro deve essere fondata su seri motivi

Una lavoratrice, già reintegrata nel suo posto di lavoro dal Tribunale presso la s.r.l. Yazaki Europe Limited Italia, ha lamentato di essere stata collocata non più presso la sede di (omissis) ma presso la lontana sede di (omissis), con mansioni deteriori, ciò che ha peggiorato le sue condizioni di salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino all’esaurimento del periodo di comporto (09.11.15), sicché chiedeva (in data 06.11.15) un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le accordava per un solo giorno (11.11.15) confermando quindi il detto trasferimento a (omissis), cui essa si opponeva trasmettendo certificazione sanitaria.

La Y.E.L.I. le contestava disciplinarmente le assenze ingiustificate dei giorni 20,23,24,25,26 novembre 2015, quindi in data 17.12.15 la licenziava per giusta causa.
La lavoratrice proponeva ricorso ex L. n. 92 del 2012 al Tribunale di Potenza che lo respingeva con ordinanza.
Con sentenza il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto dalla lavoratrice confermando l’ordinanza opposta, rilevando la consapevolezza da parte della lavoratrice della ingiustificatezza delle plurime assenze.
Avverso tale sentenza interponeva appello la lavoratrice; resisteva la s.r.l. Y.E.L.I..
Con sentenza depositata il 18.07.18, la Corte d’appello di Potenza respingeva il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice.

La cassazione ha accolto il ricorso perché “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privo di giustificazione, in quanto fondato su ragioni vaghe ed inconsistenti, il rifiuto di concessione delle ferie motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative dell’ufficio). Cfr. altresì Cass. n. 8834/17, n. 7433/16.”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 10 luglio – 14 settembre 2020, n. 19062