13/07/2020
ll contratto collettivo del settore trasporto merci delle cooperative sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil all’art. 11 esclude dal computo dell'orario di lavoro: i periodi di interruzione dalla guida dopo il limite previsto dal regolamento CEE e dal decreto legislativo n. 234 del 2007; i periodi di riposo; i periodi di attesa per i divieti di circolazione; i tempi per la consumazione dei pasti di almeno un'ora per ciascuna interruzione.
Lo stesso contratto collettivo all’art. 11 prevede l’obbligo dell’azienda di corrispondere la trasferta che copre i seguenti disagi e prestazioni: le interruzioni dalla guida del regolamento CEE; i riposi intermedi del decreto legislativo 234 del 2007; i periodi di attesa per i divieti di circolazione; i tempi di disponibilità nei quali l’autista deve tenersi a disposizione per iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; l’indennità del lavoro notturno dalle 22 alle 6; i disagi per il riposo goduto fuori dal luogo di residenza.
Il Contratto collettivo, all'articolo 11, prevede esplicitamente che nel caso in cui il lavoratore riposi fuori dalla sua residenza, abbia solo il diritto all'indennità di trasferta. Dalla lettura della norma collettiva si evince con chiarezza che la somma corrisposta a titolo di trasferta non copre le eventuali ore di lavoro straordinario eseguite in eccedenza rispetto a quelle ordinarie delle 39 ore settimanali.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo