A- A A+

Una guardia giurata unilateralmente si allontana dal posto di lavoro: licenziamento

La Cassazione dichiara legittimo il recesso per giusta causa

Un dipendente, guardia giurata in servizio presso la società Il Notturno s.a.s. di M.T., assegnato ad un turno di lavoro notturno con luogo di piantonamento itinerante su cantiere con l'utilizzo di un'auto di servizio collegata al centro operativo anche mediante sistema satellitare, si era allontanato senza autorizzazione dall'area a lui assegnata per la vigilanza.
Il tribunale, pur riconoscendo veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dall'azienda aveva accolto l'impugnazione perché aveva ritenuto i fatti contestati non idonei a ledere il vincolo fiduciario tra lavoratori e datori di lavoro.

 La Corte d'appello di Napoli ha ribaltato la sentenza del giudice di primo grado ed ha affermato che il fatto di rilevanza disciplinare contestato al lavoratore è stato l'abbandono del posto di lavoro; il lavoratore nell’occasione aveva avuto un incidente stradale in un luogo, "oltremodo distante" dal luogo dove doveva trovarsi, non aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal sito che doveva vigilare. La violazione dei doveri connessi dell'abbandono del posto di lavoro è tipizzata dal contratto collettivo tra le cause che legittimano il licenziamento per giusta causa ex art. 140 secondo comma C.C.N.L. dei dipendenti dell'istituto di vigilanza privata. Per l’abbandono del posto di lavoro occorrono due elementi, uno di carattere oggettivo, in base alla quale deve identificarsi il concetto di abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, e un'altra, di carattere soggettivo, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di voler realizzare la condotta incriminata, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.
Per la cassazione di tale sentenza la guardia giurata ha proposto ricorso.

La Corte Suprema di C assazione ha rigettato il ricorso perché nel caso sottoposto al suo esame doveva essere richiamato l'orientamento interpretativo già espresso dalla stessa corte in fattispecie analoghe. È stato infatti affermato (Cass. n. 15441 del 2016) che, a norma dell'art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, la più grave fattispecie giustificativa del licenziamento rispetto alla ipotesi dell'allontanamento momentaneo non può essere fatta discendere dal fine perseguito dal lavoratore piuttosto che dalla coscienza e volontà di sottrarsi temporaneamente all'adempimento delle proprie obbligazioni. Si è sottolineato che l'abbandono del posto di lavoro presenta una duplice connotazione, soggettiva ed oggettiva. Sotto il profilo oggettivo rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione).
Costituiscono elementi di valutazione della condotta del dipendente in generale, l'idoneità dell'inadempimento del lavoratore a pregiudicare le esigenze di prevenzione proprie del servizio svolto. La stessa durata nel tempo della condotta contestata deve essere apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio (v. sent. cit., nonché Cass. n. 7296 del 1998 e n. 5804 del 1987), dovendosi invece escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo del turno di servizio svolto. Tale apprezzamento, poi, deve essere compiuto con giudizio ex ante, relativo al momento dell'inadempimento e non già ex post, alla luce del concreto verificarsi dei fatti, che resta del tutto estraneo alla sfera di intervento e controllo del dipendente. Sotto il profilo soggettivo l'abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono (nel senso qui definito), indipendentemente dalle finalità perseguite, e salva la configurabilità di cause scriminanti (v. in tal senso, Cass. n. 15441 del 2016, con cui questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente non l'abbandono del posto di lavoro, ma l'allontanamento da esso, da parte di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale).”
Nel caso in esame, per la corte di cassazione, la Corte di appello “ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha evidenziato il carattere volontario dell'allontanamento senza previa autorizzazione, l'idoneità dello stesso a pregiudicare l'effettività della tutela del bene da proteggere e la sostanziale irrilevanza della durata dell'allontanamento (valutata ex ante e non ex post, per come gli eventi si svolsero in concreto).”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 1° luglio 2020, n. 13410

Rotonda della Besana, Milano | Hotel St. George Milano

Lo studio.

Lo studio è ubicato nel centro storico di Milano, di fronte alla Rotonda della Besana, ed è adiacente al palazzo di giustizia.
Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.
L'ubicazione dello studio é utile per le attività avanti tutti gli uffici giudiziari milanesi ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tar Lombardia). 

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

17/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficienti i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

AI CLIENTI DELLO STUDIO

  Videoconferenza, piattaforma per videochiamate e chat a distanza ...Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la videoconferenza. Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il collegamento via internet con banda larga  é tutto quello che occorre. Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata, con risparmio di tempo e di costi da parte di tutti. Uno strumento eccezionale per il lavoro e  per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.

L'AVVOCATURA STRUMENTO DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA' 

La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo