19/03/2020
Le disposizioni dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, con l’ultimo Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 sono state estese a tutto il territorio nazionale. Questa nuova (per il momento) disciplina giuridica e amministrativa si articola in una pluralità di disposizioni che investe i più diversi campi delle attività. In questa sede esaminiamo e illustriamo le nuove norme in materia di diritto del lavoro subordinato e parasubordinato che occorre conoscere con immediatezza perché si tratta di norme immediatamente in vigore.
Questo Decreto-legge modifica la disciplina di alcuni istituti e incide profondamente sui tempi che i lavoratori hanno per poter agire a loro difesa.
Tra i provvedimenti adottati dal Governo primeggia per la sua rilevanza e novità il divieto per le aziende di ultimare le procedure di licenziamento collettivo promosse dal 23 febbraio 2020 o di poterne promuovere di nuove. Tutte le procedure di licenziamento collettivo che non si sono ancora concluse devono essere sospese con effetto immediato. Questo significa che le aziende da questo momento non possono più intimare licenziamenti collettivi. Il blocco vale per 60 giorni, dal 17 marzo 2020 in poi e, quindi, fino al 16 maggio 2020. Il nuovo decreto legge denomianto del rilancio del mese di maggio 2020 ha prolungato questo divieto a 5 mesi.
Tutte le aziende, a prescindere dal numero degli addetti occupati alle loro dipendenze, non possono, inoltre, adottare licenziamenti, individuali o plurimi, motivato da esigenze oggettive connesse alla organizzazione del lavoro e alle condizioni economiche dell’azienda e tanto meno alle condizioni di difficoltà sopravvenute con l’emergenza sanitaria. Si tratta, come si può bene vedere, di una norma di fortissima tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro e di impatto sociale ed economico.
Il licenziamento intimabile resta solo quello motivato da gravissima inadempienza ai doveri contrattuali del prestatore d’opera, il licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Questa disposizione sui licenziamenti non interessa i lavoratori con contratto a tempo determinato. Prima della scadenza del termine questi lavoratori continuano a non essere licenziabili per giustificato motivo oggettivo ma solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In attesa della scadenza del termine finale del contratto le imprese possono ricorrere alle forme del lavoro agile, alle ferie forzate, maturate e non, al godimento dei permessi retribuiti, all’orario di lavoro multi periodale.
Il Decreto-legge introduce la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati. Per questa cassa integrazione in deroga è necessario l’espletamento delle procedure di consultazione sindacale. La procedura di consultazione sindacale non è necessaria per le imprese che occupano fino a 5 addetti che sono state esentate.
Per la cassa integrazione ordinaria sono state emanate delle norme per renderla più agevole e spedita, meno burocratizzata.
Il decreto legge prevede, inoltre, una pluralità di misure che sono state adottate per tutelare i soggetti più deboli e socialmente svantaggiati:
-i congedi parentali, con o senza indennità, per chi ha figli non superiori a 12 anni e per quelli che li hanno da 12 a 16;
- l’aumento di 12 giornate di permessi retribuiti a chi usufruisce della legge 104/1992;
-la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria da considerarsi come malattia a tutti gli effetti di legge;
-il riconoscimento di una indennità per i lavoratori coordinati e continuativi, di 600 euro;
- la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione e la sospensione dei termini in materia previdenziale e assistenziale;
-l’obbligo del lavoro agile per i dipendenti disabili e per i congiunti;
-la sospensione di tutti i termini di scadenza per le impugnazioni dei licenziamenti e i depositi dei ricorsi giurisdizionali;
-un premio ai lavoratori dipendenti per il mese di mese di marzo 2020, con reddito lordo non superiore a 40 mila euro, di euro 100 esente da tasse e contributi.
Per meglio comprendere le nuove norme abbiamo allegato il nuovo Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 con le sole disposizioni in materia di lavoro.
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