03/01/2020
La Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Isernia con cui era stata respinta l'impugnativa del licenziamento senza preavviso intimato da Poste Italiane s.p.a. ad un suo portalettere.
Il portalettere era stato sottoposto ad un procedimento penale per il possesso di sostanze stupefacenti, conclusosi con una sentenza di patteggiamento alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La società Poste italiane, all'esito della procedura disciplinare, con la quale contestava al lavoratore i fatti e lo ha sentito a sua difesa, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 54, quarto comma, del CCNL per essere i fatti di gravita tale da ledere irreversibilmente il rapporto di fiducia tra le parti.
La Corte di Appello, nel respingere l'appello proposto dal porta lettere contro la sentenza di primo grado, osservava che il CCNL del settore prevede espressamente l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso allorché il lavoratore sia condannato con sentenza passata in giudicato - alla quale è da equiparare, ai fini del procedimento disciplinare, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario: nel caso di specie, il lavoratore aveva detenuto un ragguardevole quantitativo - circa 60 gr. - di sostante stupefacenti di diverse tipologie, come descritto nella contestazione di addebito, condotta da ritenere "conforme a quella astratta prevista dal reato di cui all'art. 73, del d.p.r. n. 309/90" e per la quale gli era stata applicata la pena di cui alla sentenza di patteggiamento.
La Corte di Appello valutava tale comportamento come contrario agli "essenziali principi del vivere civile", dovendosi pure tenere conto delle mansioni di portalettere espletate dal lavoratore "implicanti diretto contatto con il pubblico", come pure "i negativi risvolti nel ristretto ambiente sociale ove la detta prestazione lavorativa è stata espletata".
La Cassazione, intervenendo nella controversia su ricorso del lavoratore, ha confermato la legittimità del licenziamento. Ha motivato la sua decisione ribadendo, tra l’altro, che “ questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario”.
Sentenza Cassazione Sez. Lavoro Num. 31531 Data pubblicazione: 03/12/2019. .
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