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Rischia il licenziamento il dipendente che naviga online durante l’orario di lavoro

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03/01/2020

Il computer aziendale si usa solo per lavoro

Il titolare di uno studio medico ha effettuato un controllo sul computer assegnato alla segretaria, col sospetto che la stessa passasse a navigare in internet e su Facebook gran parte dell’orario lavorativo. L’esame della cronologia del computer della dipendente ha evidenziato “circa 6mila accessi nel corso di diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 accessi a Facebook”, un numero di accessi sufficientemente elevato, per l’azienda, da legittimare il licenziamento per giusta causa della lavoratrice.

La lavoratrice ha proposto ricorso al Tribunale, che ha dato ragione all’azienda, e poi alla corte d’appello, che ha confermato la scelta aziendale di recedere dal rapporto di lavoro.

Anche la Cassazione, investita della controversia da parte della lavoratrice, ha ritenuto corretta la decisione del datore di lavoro.

Gli accessi ad internet e facebook effettuati dalla lavoratrice, e dalla stessa mai negati, si sono rivelati essere illegittimi perché non collegati ad esigenze di servizio e quindi non motivati dallo svolgimento dell’attività lavorativa. La loro dimensione ed il numero elevato sono stati altresì valutati dai giudici al fine della gravità del comportamento tenuto dalla dipendente.

È quindi legittimo il licenziamento intimato dallo studio medico datore di lavoro, poiché il comportamento della lavoratrice è «in contrasto con l’etica comune e idoneo ad incrinare la fiducia del datore di lavoro».

Durante l’orario di lavoro, il computer, che rappresenta un bene aziendale, deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è assegnato al lavoratore e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non per svago e divertimento personale.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 3133)

 

Contratto a tempo determinato  disciplina vigente

 Decreto legislativo del 15 giugno 2015 - N. 81 e successive modificazioni

La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro

La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.

Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.

Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro

L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.

Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.