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Palleggio tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario

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24/12/2019

La controversia tra il Comune e il condominio appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale

Il Comune ha diffidato un condominio ad assumere tutti i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini, in relazione ad alcune accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale alto 25 metri che interessava una via pubblica. Il Comune nel suo provvedimento aveva avvertito il condominio che, in caso di inerzia avrebbe adottato direttamente i necessari provvedimenti con tutte le spese a carico del condominio stesso.

Il condominio ha impugnato nei termini di legge il provvedimento comunale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa è stata riassunta dal condominio davanti al giudice ordinario che, però, ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Tribunale ha ritenuto il proprio difetto di giudicare sulla materia perché non riteneva di avere il potere di dichiarare la nullità o di annullare un atto amministrativo né di semplicemente disapplicarlo.

La causa è stata così rimessa alla Cassazione perché decidesse sul conflitto tra il giudice amministrativo e quello ordinario.

La Cassazione, a sezioni unite, ha ritenuto che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo perché "spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato". Il condominio con la sua azione non ha messo in dubbio il potere del Comune di adottare un provvedimento come quelli impugnato ma ha solo contestato il modo in cui il Comune, ha avanzato questa sua pretesa. Dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che si è in presenza di un provvedimento contingibile ed urgente conseguente alla necessità di proteggere l'incolumità dei cittadini, imponendo l'obbligo al condominio, una volta eseguiti i richiesti lavori, di dare la notizia all'amministrazione dell'eliminazione di ogni pericolo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza interlocutoria n. 31753/19; depositata il 5 dicembre 2019.