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Un condomino vale un “solo voto” in assemblea anche se è comproprietario di più unità immobiliari

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24/12/2019

LO DICE IL TRIBUNALE DI VERONA

Alcuni condomini hanno impugnato avanti il tribunale una delibera dell'assemblea condominiale chiedendo il suo annullamento. A sostegno della loro impugnazione essi hanno sostenuto che "

" occorre ricordare innanzitutto che in materia condominiale l'assemblea, per poter deliberare validamente, necessita sempre di una doppia maggioranza, ossia quella dei presenti e quella dei millesimi, sia in prima che in seconda convocazione ed indipendentemente dall'oggetto della decisione.

Lo si evince dall'art. 1136 cc. che, con riferimento al numero di voti necessario per l'approvazione delle delibere, parla espressamente di "maggioranza degli intervenuti", riferendosi alle persone fisicamente presenti in assemblea, compresi i terzi delegati, ed escludendo quindi che si tratti della maggioranza dei partecipanti al condominio.

Ciò premesso, allorquando un condomino sia proprietario o, come nel caso di specie, comproprietario di più unità immobiliari nel momento in cui partecipa all'assemblea va considerato come una sola testa, rappresentante i millesimi risultanti dalla somma dei parametri millesimali di proprietà dei suoi immobili.

Se così non fosse, e si attribuisse quindi rilievo al numero degli intervenuti in assemblea, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia individuato un concorrente criterio di calcolo della maggioranza, costituito dai millesimi di proprietà degli intervenuti medesimi." Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza depositata il 15 ottobre 2019