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Un Impiegato infedele dell'atm di Milano produce biglietti di viaggio che non contabilizza. Licenziato per giusta causa

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18/09/2019

Il sistema informatico difettoso dell'azienda municipalizzata all'epoca dei fatti consentiva questa possibilità

L'ATM di Milano ha contestato a un impiegato la violazione dei suoi doveri di fedeltà, correttezza e buona fede perché ha prodotto, attraverso il suo identificativo personale, ben 310 titoli di viaggio di diversa tipologia che sono stati utilizzati per l'accesso alla rete di trasporto, senza che nessuno di essi fosse stato contabilizzato perché non risultavano essere stati inseriti nei sistemi informatici aziendali quali titoli di vendita. Il danno per l'azienda municipale dei trasporti, corrispondente al valore dei titoli di viaggio, è stato pari ad euro 2507. Questa somma è stata incassata dall'operatore infedele e da altri complici interni.
 All'esito della procedura di contestazione di addebito il lavoratore è stato licenziato per giusta causa.  
 Contro il licenziamento è stato proposto  ricorso avanti il tribunale di Milano che, però, ha rigettato la domanda dell'impiegato che è stato condannato all'integrale e robusto pagamento delle spese processuali a favore dell'azienda municipale.  Il tribunale di Milano ha ritenuto che l'azienda avesse fornito idonea prova dei fatti di rilevanza disciplinare che aveva contestato al lavoratore.
L'azienda municipale ha dato la prova che il sistema informatico aziendale consentiva di risalire alla macchina che aveva prodotto i biglietti in contestazione, alla data, all' ora di produzione del biglietto, alla tipologia del titolo, all'operatore che aveva provveduto alla sua emissione. La macchina che emetteva il biglietto era collegata a una tessera dell'operatore e ad un codice pin  assegnato al titolare della tessera. Il tribunale ha accertato che l'emissione fraudolenta dei titoli di viaggio era oggettivamente possibile prima che intervenissero le modifiche softwaristi aziendali che hanno mutato quel sistema difettoso.
Il comportamento del lavoratore è stato ritenuto dal tribunale come una palese violazione di ciò che "la coscienza sociale considera il minimum etico, una condotta che va oltre il totale inadempimento dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, trasmodando nell'illecito penale. Nell'occasione vi è stata la manomissione indebita dell'utilizzo degli strumenti aziendali, per un arco temporale rilevante e un comportamento che denota pervicacia e sistematicità e quindi un tenace e  radicato intento doloso.
Tribunale di Milano giudice Dottoressa Colosimo ordinanza del 22 gennaio 2019 nella causa un ruolo generale 9752/2018.