03/07/2019
Il dirigente scolastico contetsa a un’insegnante di aver risposto al proprio cellulare nella classe durante un' interrogazione, dialogando con il suo interlocutore, utilizzando anche un linguaggio non consono alla sua funzione di docente. L’insegnante si è difesa assumendo che si era trattato della telefonata del fratello , motivata dalla necessità di essere aggiornata sulle condizioni di salute dell’anziana madre. Il dirigente scolastico non ha accettato le giustificazioni e ha irrogato all’insegnante la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un giorno.
La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale e la legittimità della sanzione perché l’uso del telefono da parte del personale docente durante le ore di lezione è severamente punito dalle norme ministeriali e si presenta come atto diseducativo nei confronti degli alunni. L’uso del telefono cellulare in classe da parte del personale docente non appare conforme e coerente con la funzione educativa. Questi comportamenti - laddove si verifichino - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.
Corte d’Appello di Milano, sez. Lavoro, sentenza n. 462/19; depositata il 3 aprile.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo