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L'e-mail aziendale può essere utilizzata per comunicazioni sindacali.

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26/06/2019

Non devono creare però pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale

Il Tribunale e  la Corte di Appello di Catania hanno dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta dalla St Microelectronics srl consistita nell'aver sanzionato disciplinarmente due rappresentanti sindacali per avere effettuato delle comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale.

Il tribunale e la corte di appello di Catania hanno affermato che la materia è regolata dall’art. 26, comma 1, dello statuto dei lavoratori. Questa norma prevede che: "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale".
I giudici ritengono che " il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, per cui la pretesa dell’azienda "di vietare in modo assoluto - e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non potesse considerarsi conforme all’art. 26 dello statuto dei lavoratori.
Nell’occasione dei fatti che hanno originato la controversia, le comunicazioni ai dipendenti all’indirizzo di posta elettronica aziendale non sono state idonee a creare pregiudizio all’attività aziendale.

Il datore di lavoro si è ritenuto insoddisfatto della decisione e ha proposto ricorso in Cassazione. Ma la Cassazione ha respinto l'impugnazione senza entrare ne merito della controversia perché l'azienda ha chiesto di rivalutare il fatto ma il fatto non può essere oggetto di riesame in Cassazione stante l'impedimento di legge. Il ricorso è stato così respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 marzo – 21 giugno 2019, n. 16746

Diritto di affissione.

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Art. 25 Statuto dei lavoratori