A- A A+

Per la tutela giurisdizionale dei diritti sono legittime le registrazioni occulte delle conversazioni sul luogo di lavoro

tag  News  registrazione  occulta  legittima  utilizzabilità 

11/05/2019

Le registrazioni occulte se servono per la difesa non violano nessuna norma sul diritto alla privacy

Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, hanno dichiarato, concordemente, la legittimità di un licenziamento disciplinare intimato ad un dirigente a causa del suo comportamento ostile assunto contro l'azienda nell'esecuzione del suo rapporto di lavoro. Tra i fatti che l'azienda ha contestato al dirigente vi era anche la circostanza di aver registrato in modo occulto vari colloqui con i suoi colleghi di lavoro. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto censurabile il comportamento del dirigente. La Cassazione, intervenendo sul tema, però, ha cassato la decisione dei giudici di merito riconfermando la propria giurisprudenza in materia di registrazioni occulte sul luogo di lavoro. Il principio che regge il tema è stato così sintetizzato dalla Cassazione nella sua interessante sentenza:

 "E' da accogliere la censura che investe la ritenuta illiceità tout court delle registrazioni di conversazioni fra colleghi, addebitate al dirigente, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10/5/2018 n. 11322; Cass. 29/12/2014 n. 27424). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in relazione".

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 febbraio – 10 maggio 2019, n. 12534