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La commessa dà al marito i buoni sconto della tessera promozionale di un cliente per un valore di 24 euro: licenziata immediatamente

La Cassazione ha confermato la sanzione per la irreversibile lesione del vincolo fiduciario

A una cassiera presso un punto vendita della società datrice di lavoro è stato contestato di aver omesso di consegnare 8 buoni sconto del 10% sulla spesa alla cliente che era titolare di una tessera promozionale, per un valore complessivo di € 24; questi buoni sono stati  risultati come spese presso il punto vendita dal marito della cassiera il giorno successivo all'omessa consegna alla cliente. I buoni sconto erano collegati a un numero identificativo della tessera che apparteneva ad una cliente che, interpellata dall'azienda, aveva dichiarato di averla smarrito tempo prima. Dal filmato del servizio di video sorveglianza del punto vendita era ritratto il consorte della commessa mentre pagava presso la cassa utilizzando dei buoni, poi risultati emessi tutti a poca distanza di tempo e collegati tutti ad una stessa tessera. La corte di appello aveva concluso, analizzando i vari indizi, sull'esistenza del raggiungimento della prova in ordine al volontario e indebito utilizzo dei buoni spesa da parte della commessa spettanti ad altri clienti. Su questi indizi ha riformato la sentenza del tribunale dichiarando la piena legittimità del licenziamento.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello ricollegando i fatti alla fattispecie penale della truffa stanti i raggiri posti in essere dalla lavoratrice che hanno leso in modo irreparabile l'elemento fiduciario del contratto di lavoro "indipendentemente da una valutazione economica dell'entità del danno causato alla datrice di lavoro, certamente non rilevante". Per la Cassazione, la corte di appello ha "correttamente utilizzando il ragionamento probatorio presuntivo secondoi principi scaturenti dalla norma di cui all'articolo 2729 codice civile, ha ricavato dall'esame dei fatti secondari, dotati dell'efficacia probatoria di gravità, precisione e concordanza, la prova del fatto principale: la consapevole volontà della lavoratrice di utilizzare per sé, con la complicità del marito, i buoni sconto che aveva abbinato ad una tessera smarrita tempo addietro dalla proprietaria". Il ricorso della lavoratrice è stato così definitivamente respinto per avere essa violato i principi di correttezza, di buona fede e di fedeltà.
Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11.181 depositata il 23 aprile 2019