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Il fallimento di un’impresa può essere dichiarato anche se il debito non è stato accertato da una sentenza definitiva

Lo stato di insolvenza si può desumere da qualsiasi fatto esteriore

La legge fallimentare prevede che la dichiarazione di fallimento di un imprenditore o di un’impresa commerciale può essere dichiarato se  vi è uno stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o da altri mille fattori esterni dai quali si possa desumente che l’impresa debitrice non è più in grado di poter assolvere con regolarità le proprie obbligazioni di pagamento. In una controversia giudiziaria  si è discusso se l’impresa potesse essere dichiarata fallita nonostante che l’ingente credito vantato da Equitalia, e posto a base dell’istanza di fallimento,  fosse ancora oggetto di una sentenza pronunciata dalla commissione regionale non fosse ancora passata in giudicato essendo ricorribile in Cassazione. La corte di appello ha dichiarato il fallimento affermando che non era suo compito esaminare il merito delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie e che la dichiarazione di fallimento non richiede sentenze definitive o passate in giudicato poiché lo stato di insolvenza può essere accertato anche in assenza di sentenze definitive o passate in giudicato.

La questione è finita in Cassazione. La Cassazione, però, ha condiviso pienamente i principi affermati dalla Corte di appello riaffermando che  “ lo  stato di insolvenza per non potersi considerare il credito contestato, è manifestamente infondato, atteso che ai fini del giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, non occorre l'accertamento definitivo di crediti, sostanziandosi detto giudizio nella valutazione complessiva di uno stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni, che ben può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche di un solo credito, ingente, come nel caso, e che è stato valutato dalla Corte d'appello come indicativo dello stato di illiquidità, come tale idoneo a palesare "l'incapacità dell'impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società".  

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.28/03/2018),  n. 7589.