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firmare per ricevuta la busta paga non significa aver ricevuto anche le somme riportate

tag  News  busta paga  ricevuta  quietanza 

14/09/2018

Per la prova del pagamento occorre l'atto di quietanza


Un lavoratore agisce in Tribunale e davanti alla Corte di Appello per ottenere il pagamento di parte della retribuzione che assume essergli dovuta dal datore di lavoro per non averla percepita. Il datore di lavoro si è costituito in giudizio sostenendo di aver provveduto al pagamento delle somme dovute e quale prova di questo pagamento ha esibito le buste paga che risultavano essere state sottoscritte dallo stesso lavoratore “per ricevuta”. La Corte di Appello ha accolto la domanda del lavoratore e ha condannato il datore di lavoro a pagare le retribuzioni richieste perché le buste paga, con la dicitura utilizzata, attestano semplicemente che il lavoratore ha avuto la consegna della busta paga ma non anche il pagamento delle somme indicate. Le buste paga, infatti, non riportavano la dicitura “per quietanza”. Solo la sottoscrizione della busta per quietanza avrebbe potuto dare la prova dell’avvenuto pagamento. Il datore di lavoro, a sostegno della sua eccezione difensiva, non ha prodotto altra documentazione, diversa dalle buste paga, come ad esempio bonifici bancari o assegni di pagamento.

Il datore di lavoro, non soddisfatto dalla decisione della Corte di Appello, ha proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo la Cassazione il datore di lavoro ha l’obbligo previsto per legge di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione. Il ricevimento della busta paga non costituisce prova del rilascio di quietanza da parte del dipendente attestante il pagamento. Il datore di lavoro, se intende provare l’avvenuto pagamento delle somme indicate nella busta paga consegnata al lavoratore deve poter esibire un valido e incontestabile atto di quietanza validamente sottoscritto dal lavoratore o fornire la prova che, comunque, quel pagamento è stato da lui eseguito. Il datore di lavoro deve avere una documentazione liberatoria che abbia un contenuto inequivocabile. Questo contenuto inequivocabile non si può attribuire alla dichiarazione di ricevimento della busta paga. Peraltro, il lavoratore è sempre nelle condizioni di poter contestare le buste paga da lui sottoscritte anche per quietanza. Cassazione sentenza numero 21 mila 699/2018 depositata il 6 settembre.

Le imprese, effettuando i pagamenti delle retribuzioni mensili devono adottare rigorosi sistemi documentali che siano in grado di fornire la prova certa e sicura dei pagamenti eseguiti. In caso contrario si rischiano contestazioni e contenziosi.

 

 

 

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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo