A- A A+

I dipendenti scioperanti non possono essere sostituiti dai lavoratori non scioperanti.

tag  News 

05/06/2018

Cassazione civile, sez. lav., n. 12551 dep il 22/05/2018)

In occasione di uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro Trenitalia ha impiegato dipendenti non scioperanti con qualifica di quadro nella guida e scorta dei treni e nell'utilizzare il lavoro straordinario oltre il limite di legge.  Le organizzazioni sindacali hanno denunciato questo comportamento come antisindacale. La corte di appello ha riconosciuto questa antisindacalità. La cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha confermato la sentenza della corte di appello e ha affermato che " nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perchè posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ.Nella specie la corte distrettuale ha accertato che le inferiori mansioni svolte dai quadri in sostituzione degli scioperanti non furono nè accessorie o complementari, nè marginali.".

Il comportamento antisindacale è stato definitivamente accertato dalla cassazione. Cassazione civile, sez. lav.,  n. 12551 dep il 22/05/2018),  

Nella foto: opera di Vittorio Corona (Palermo, 1901Roma,  1966).