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Senza concorso pubblico non si può costituire un rapporto di lavoro subordinato.

Cassazione sentenza n. 7586 del 27 marzo 2018

La Regione Sicilia assume un giornalista professionista con la qualifica di redattore capo, addetto all’ufficio stampa della presidenza. La Regione Sicilia comunica al giornalista il licenziamento. Il giornalista reagisce impugnando il licenziamento e si rivolge al tribunale del lavoro. Il giornalista chiede la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni e il pagamento delle differenze retributive che assume essergli ancora dovute.

Il tribunale e la corte di appello respingono concordemente la sua domanda diretta ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. La domanda è stata respinta perché il contratto di lavoro era da ritenersi nullo perché il giornalista era stato assunto alle dipendenze della Regione senza pubblico concorso, contravvenendo alle leggi che disciplinano la materia.

La Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni dei giudici di merito sull’impossibilità di poter costituire coattivamente e per mano dei giudici il rapporto di lavoro di diritto pubblico, ma ha dichiarato il diritto del giornalista ad avere il pagamento adi quanto a lui spettante e maturato durante il tempo della resa della prestazione sia pur nulla in conseguenza del difetto genetico della costituzione del suo rapporto di lavoro. In particolare è stato riconosciuto al giornalista il diritto di avere il pagamento della retribuzione maturata nell’intervallo temporale che va dalla deliberazione del suo licenziamento alla data della sua esecuzione. “La domanda volta al pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2126 c.c. nell'arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione trae fondamento dalla medesima vicenda estintiva del rapporto di lavoro, ed è intimamente ancorata agli identici fatti costitutivi di cui all'art. 1 c. 48 della L. 28 giugno 2012 n. 92. Il rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perchè non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione “.

Al giornalista non è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso stante la nullità del suo rapporto di lavoro.

Cassazione sentenza n. 7586 del 27 marzo 2018.