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Il pericoloso gioco delle freccette tra amici

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21/06/2017

Affresco di Andrea Mantegna

Un amico, con atto di citazione ha convenuto avanti al Tribunale, un compagno di giochi per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della perforazione dell'occhio destro quando, mentre giocava al lancio di freccette di metallo con il suo compagno, questi aveva tirato una freccetta procurandogli un grave danno all'occhio destro, che aveva comportato la necessità di interventi chirurgici. Rappresentò l'amico che, mentre nei primi anni la diplopia si era accompagnata ad una notevole riduzione del visus correggibile con lenti, nel 1995 era sopraggiunta l'exotropia, e che, successivamente, nel 1998, il visus si era ulteriormente ridotto e non era più migliorabile con lenti.

Dopo vari e lunghi passaggi processuali, è stata riconosciuta la responsabilità del compagno di giochi nella misura del 70% nella causazione del danno da perdita del visus subiti. Il compagno di giochi è stato così condannato al pagamento, i della somma di Euro 100.992,00, oltre interessi.

 La corresponsabilità di entrambi i compagni di giochi è stata configurata nel fatto che i  due amici, contravvenendo alle regole del gioco rispettate anche nel giorno dell'incidente, si erano accordati nel senso che uno non lanciasse la freccetta subito dopo quella dell'altro, per consentire a quest'ultimo di recuperare la propria. Dopo il lancio della sua freccetta, il compagno di giochi si è incamminato verso il luogo di atterraggio della sua freccetta per recuperarla; nel  fare quest'operazione, ovviamente, ha voltato le spalle al suo amico che, incurante, della sua presenza, ha lanciato la sua freccia avvertendo l'amico con ritardo. Nel voltarsi perché richiamato dall'amico è stato colpito all'occhio.

Entrambe le condotte dei 2 amici sono state ritenute dal tribunale imprudenti ma una è stata più imprudente dell'altra: il danneggiato ha una responsabilità del 30% il compagno, invece, del 70%. Il 70% del del valore monetario del danno è stato valutato in euro 100.992,00, oltre interessi. 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 dicembre 2016 – 30 maggio 2017, n. 13661.

 

Affresco di Andrea Mantegna nella Chiesa degli Eremitani, a Padova.

Andrea Mantegna(Isola di Carturo, 1431 – Mantova, 13 settembre 1506) è stato un pittore e incisore italiano.

 

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.