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Durante la malattia, si può anche prestare collaborazione nel ristorante del marito a condizione che non si pregiudichi la guarigione.

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28/04/2017

Il Tribunale di Milano sezione lavoro ha dichiarato la legittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver esercitato una continua attività lavorativa extra aziendale presso il ristorante del marito in un periodo di assenza dal servizio per un infortunio sul lavoro. La corte di appello di Milano, però, accogliendo l'impugnazione della lavoratrice, ha riformato la sentenza del tribunale ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. La cassazione alla quale si è rivolta l'azienda ha confermato la sentenza.

La corte di cassazione ha confermato quanto affermato dalla corte di appello di Milano che, dall'esame della prova testimoniale ha tratto "il convincimento sul fatto che non erano emersi elementi sufficienti a provare con certezza che la lavoratrice, avesse effettivamente espletato, durante il periodo in cui era stata assente dal lavoro a seguito dell'infortunio subito il 3.9.07, attività lavorativa presso il ristorante dei proprio compagno o che, comunque, avesse posto in essere attività tali da ritardare la relativa guarigione. A conforto del fatto che le condotte poste in essere lavoratrice durante la sua permanenza serale nel ristorante del compagno non apparivano, in ogni caso, tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi, né lunga permanenza in piedi".
Per la corte di cassazione non merita censura l'affermazione della corte d'appello di Milano "in merito alla ritenuta compatibilità dell'attività svolta dalla lavoratrice, oggetto di contestazione, con gli obblighi gravanti sulla medesima di non ostacolare il suo pieno recupero lavorativo."
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15982/16; depositata il 1° agosto).

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.