28/04/2017
Un novità di grande rilievo interpretativo è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in materia di preavviso e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza, nel corso di questi anni, è sempre stata costante nell'affermare che anche in caso di preavviso pagato con l'indennità sostitutiva, la malattia sopravvenuta sospendeva il decorso del preavviso per tutta la durata della malattia stessa e fino alla maturazione dell'eventuale periodo di comporto.
La Corte di Cassazione, ultimamente, ha capovolto questo principio.
Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto immediato, intimato da una banca posta in liquidazione coatta amministrativa ad un suo impiegato . L'impiegato ha contestato il licenziamento assumendo, fra l'altro, che "la risoluzione del rapporto nel periodo della malattia e del preavviso è inefficace per la durata della malattia e del preavviso”. L'impiegato ha fatto affidamento in questa sua affermazione sul precedente indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, però, con la sua ultima sentenza n. 15.495 dell’ 11 giugno 2008, ha cambiato indirizzo interpretativo, sostenendo che " il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740". Questa affermazione della Corte significa praticamente che il lavoratore, licenziato con effetto immediato perché ha avuto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non potrà più invocare a suo favore la sospensione del virtuale periodo del preavviso stesso nel caso in cui sopravvenga una sua malattia. La malattia sopravvenuta diventa circostanza del tutto irrilevante nella risoluzione del rapporto di lavoro. L'interpretazione della Corte di Cassazione è molto restrittiva rispetto alla precedente interpretazione che della stessa normativa era stata data dalla Corte.
La stessa Corte ha affermato che questo suo nuovo indirizzo è più " coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 cod. civ.,e " che il precedente indirizzo giurisprudenziale della pregressa giurisprudenza ( ad esempio Cass. 26 luglio 2002 n. 1118) è "meno convincente" sul piano letterale, logico e giuridico-sistematico.
Milano 16/06/2008
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.