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Se il preavviso è pagato il rapporto cessa immediatamente, nonostante la malattia.

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28/04/2017

Non vi sono più i giorni di preavviso da lavorare


Un novità di grande rilievo  interpretativo è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in materia di preavviso  e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza, nel corso di questi anni, è sempre stata costante nell'affermare che anche in caso di preavviso pagato con l'indennità sostitutiva, la malattia sopravvenuta sospendeva il decorso del preavviso per tutta la durata della malattia stessa e fino alla maturazione dell'eventuale periodo di comporto.
La Corte di Cassazione, ultimamente, ha capovolto questo principio.
Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto immediato, intimato da una banca posta in liquidazione coatta amministrativa ad un suo impiegato . L'impiegato ha contestato il licenziamento assumendo, fra l'altro, che "la risoluzione del rapporto nel periodo della malattia e del preavviso è inefficace per la durata della malattia e del preavviso”. L'impiegato ha fatto affidamento in questa sua affermazione sul precedente indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, però, con la sua ultima sentenza n. 15.495 dell’ 11 giugno 2008, ha cambiato indirizzo interpretativo, sostenendo che " il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740". Questa affermazione della Corte significa praticamente che il lavoratore, licenziato con effetto immediato perché ha avuto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non potrà più invocare a suo favore la sospensione del virtuale periodo del preavviso stesso nel caso in cui sopravvenga una sua malattia. La malattia sopravvenuta diventa circostanza del tutto irrilevante nella risoluzione del rapporto di lavoro. L'interpretazione della Corte di Cassazione è molto restrittiva rispetto alla precedente interpretazione che della stessa normativa era stata data dalla Corte.
La stessa Corte ha affermato che questo suo nuovo indirizzo è più " coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 cod. civ.,e " che il precedente indirizzo giurisprudenziale della pregressa giurisprudenza ( ad esempio Cass. 26 luglio 2002 n. 1118) è "meno convincente" sul piano letterale, logico e giuridico-sistematico.

Milano 16/06/2008

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni con data certa

L'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca.
 La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Nei sette giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.