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Reazione datoriale troppo lenta: illegittimo il licenziamento, ma niente reintegra per il lavoratore.

tag  News  licenziamento  lasso  tempo  contestazione  17371  2016 

13/09/2016

La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato ad un lavoratore assunto in un istituto di credito, il quale, grazie ad una segnalazione anonima, aveva avuto conoscenza del comportamento negligente e contrario ai propri obblighi contrattuali tenuto dal lavoratore, astenutosi per oltre due mesi dalle attività affidategli e dall’utilizzo della postazione informatica a sua disposizione. La Banca, tuttavia, non ha prontamente mosso la contestazione nei confronti del lavoratore e la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha considerato ingiustificato, in relazione alla semplicità dell’indagine da effettuarsi, il rilevante lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta e l’invio della contestazione. La Banca, pertanto, è stata condannata alla corresponsione dell’indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a causa dell’illegittimità del licenziamento

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso dal lavoratore, che ha chiesto la reintegra, contro la quale resisteva la Banca con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso in via incidentale. La Suprema Corte, nel decidere la questione, ha rilevato come rivesta il carattere di un insindacabile giudizio di fatto quello compiuto dalla Corte territoriale, che “non nega l'ammissibilità di un preventivo accertamento che corrobori l'ipotesi accusatoria e la correlata necessità in tal caso di una valutazione in termini relativi della ricorrenza del requisito in questione, ma si limita a ritenere, tra l'altro con puntuale riferimento all'oggetto dell'indagine, la durata di un simile accertamento eccedente i limiti della ragionevolezza, il che certo non si traduce, come deduce la Banca ricorrente incidentale nel terzo motivo, in un sindacato di merito sulle scelte organizzative del titolare dell'impresa, precluso al giudice ex art. 41 Cost., tanto più che difetta da parte della Banca, del che si duole più volte la stessa Corte territoriale, la prova dell'imprescindibilità del decorso di quel tempo ai fini dell'esaurimento delle procedure per l'adozione del provvedimento in essere presso la Banca.

Per quanto concerne, invece, la doglianza mossa dal lavoratore, che ha richiesto l’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella risarcitoria, la Cassazione ha rilevato che “al dilatarsi dei tempi di formalizzazione della contestazione e di adozione del provvedimento espulsivo fa riscontro, viceversa, il tempestivo avvio del procedimento disciplinare nella sua fase prodromica di accertamento della condotta, cui la Banca datrice ha dato corso in serrata successione temporale rispetto al ricevimento della segnalazione anonima. Il che risulta espressivo di una effettiva volontà della Banca datrice di reazione alla condotta inadempiente del lavoratore che poi accompagna l'intero, per quanto rallentato, svolgersi del procedimento disciplinare fino all'adozione del provvedimento espulsivo, escludendone l'insorgere nel frattempo di un proposito dismissivo e, ciò che più conta, un uso strumentale del potere”.

La Cassazione, pertanto, ha confermato quanto già deciso in sede di appello, confermando l’illegittimità del licenziamento e l’applicazione della sola tutela risarcitoria.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17371/16; depositata il 26 agosto).

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.