27/02/2016
La nuova normativa del disegno di legge, approvato dal Senato nel mese di febbraio 2016, ha disciplinato anche la convivenza di fatto, che è una terza figura che si inserisce tra il matrimonio e l'unione civile. Si ha convivenza di fatto quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La convivenza di fatto può essere istituita tra persone dello stesso sesso o persone di sesso diverso. Non vi è l'esclusività del genere maschile, femminile, omosessuale o lesbico.
La convivenza di fatto si accerta facendo riferimento alla dichiarazione anagrafica presentata dagli interessati al loro comune di residenza. La forma di accertamento è molto semplice ed immediata non occorrendo l'adozione di particolari formalità.
I diritti dei conviventi di fatto sono i seguenti:
-In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
-ciascun convivente può designare l'altro convivente, in forma scritta quale il soggetto che potrà assumere le necessarie decisioni in caso di malattia o di morte;
il convivente, in caso di decesso del compagno, ha il diritto a continuare ad abitare per almeno due anni nella stessa casa in cui conviveva;
il convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione dell'altro convivente;
In presenza di carcerazione del compagno, il convivente può esercitare gli stessi diritti spettanti ad un coniuge chiedendo, ad esempio, i permessi di visita e di colloquio. Vi è la perfetta equiparazione con i diritti del coniuge.