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Gli obblighi che conseguono alla celebrazione dell'unione civile: assistenza

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27/02/2016

I contraenti dell'unione con la sottoscrizione del loro atto di unione acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Si tratta di obblighi di assistenza e  di solidarietà molto pregnanti ed incisivi. Non vi è riportato nella previsione della normativa l'obbligo di fedeltà ma questo obbligo si si può desumere come esistente da un esame sistematico e da una lettura intelligente di tutta la normativa e delle sue specifiche finalità.

Gli uniti hanno il reciproco obbligo degli alimenti, così come nel matrimonio tra persone di sesso diverso, non possono allontanarsi dalla residenza comune e sottrarsi all'obbligo di assistenza morale e materiale, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

La normativa prevede che all'unione si applicano tutte "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio" così come si applicano tutte le "disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti" ad eccezione delle norme del codice civile che non siano state richiamate in modo esplicito dalla nuova normativa. La nuova normativa non richiama in maniera esplicita l'obbligo di fedeltà che lega tra loro i coniugi nel matrimonio. Questo, però, non significa che contrattualmente non vi sia questo obbligo generale di buona fede nell'esecuzione del contratto di unione. Nella buona fede esiste anche la fedeltà.