21/11/2015
Con il licenziamento sottoposto alle nuove norme delle tutele crescenti, l’impresa, se perde la causa, rischia di pagare al lavoratore licenziato solo 4 mensilità a fronte del minimo di 12 e del massimo di 24 mensilità che avrebbe rischiato se il lavoratore avesse avuto un'anzianità di servizio anteriore al 7 marzo 2015.
Un ristorante, che occupa 25 addetti, ha assunto nel mese di luglio 2015, con un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, uno chef. L'assunzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della nuova legge sui licenziamenti. L'assunzione aveva un patto di prova della durata di 45 giorni. La prova è stata superata ed il lavoratore è stato confermato. Nel mese di novembre 2015, dopo 4 mesi dall'assunzione, l'azienda, a causa di un afflusso di clienti ridotto rispetto alle aspettative e alla capacità commerciale dell'esercizio, ha comunicato allo chef il licenziamento per motivi economici, concedendogli il preavviso di 30 giorni ma esonerandolo dalla prestazione lavorativa. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento nei 60 giorni. Se il licenziamento fosse dichiarato illegittimo dal giudice, l'azienda rischia di dover pagare al lavoratore una indennità risarcitoria fissa pari a 4 mesi della retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La retribuzione mensile utile per questo calcolo è di euro 2200. Il rischio per l'azienda è, pertanto, di euro 8800. Somma certa e non fluttuabile perché si riferisce alla anzianità di servizio dello chef che non è superiore a 2 anni.
Con la vecchia normativa quell'azienda per il licenziamento illegittimo avrebbe rischiato da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi, per un importo che va da euro 26.400 a euro 52.800.
Il ristorante, ricevuta la comunicazione della impugnazione del licenziamento, ha la possibilità di offrire conciliativamente al lavoratore 2 mensilità di retribuzione che deve offrire entro 60 giorni. Se il lavoratore accetta questo importo, tutta la controversia si chiude definitivamente con un verbale di conciliazione in sede protetta (arbitrato, direzione territoriale del lavoro, tribunale, sindacale). Se il lavoratore rifiuta la proposta potrà rivolgersi al tribunale per tentare di ottenere il riconoscimento delle 4 mensilità di retribuzione previste dalla legge per il licenziamento illegittimo.
Il lavoratore sicuramente con queste nuove regole ha una tutela molto debole rispetto a prima. La stabilità del posto di lavoro nel settore dell'impiego privato, per gli assunti dal 7 marzo 2015, appartiene alla storia giuridica del diritto del lavoro.