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Il contratto a progetto della legge Fornero

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22/01/2014

Il contratto a progetto, così come riformulato dalla nuova normativa del 2012, deve essere riconducibile, per la sua configurabilità " a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa… Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, .."
La norma così come formulata, richiede quali elementi essenziali del contratto a progetto:
1) l'autonomia del collaboratore nella gestione della sua complessiva attività lavorativa;
2) il conseguimento di un risultato finale della prestazione lavorativa.,
3) l’estraneità dell'attività lavorativa all'oggetto sociale del committente;
4) l’irrilevanza del tempo impiegato per il conseguimento del progetto di lavoro;
5) l’assenza di compiti ripetitivi ed esecutivi in capo al lavoratore.
Questa configurazione del contratto a progetto è rafforzata dalla previsione di legge che il contratto a progetto della sua validità debba contenere inderogabilmente la "descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire».
Al fine di chiarire l'effettiva portata e significato della novella normativa del contratto a progetto, il legislatore del 2012 ha sentito l’esigenza di affermare che "sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, …». Questa norma è fortemente stringente e impedisce fin dall'origine che l'impresa possa ricorrere a questa figura giuridica del lavoro a progetto in modo generalizzato e indistinto. Non si potrà più verificare che aziende, anche con numerosi dipendenti, abbiano inseriti nel loro libro unico del lavoro numerosi lavoratori a progetto per lo svolgimento e l'esecuzione della normale e ordinaria attività imprenditoriale. Se ciò dovesse avvenire, in modo automatico, certo e sicuro, quei lavoratori saranno considerati obbligatoriamente lavoratori subordinati, a tutti gli effetti di legge e con tutte le conseguenze retributive e contributive.
Il compenso del lavoratore a progetto deve per legge "essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati." 
Il legislatore del 2012 ha inoltre previsto che nel caso in cui non sia rinvenibile una contrattazione collettiva specifica che disciplini la materia, il compenso del lavoratore a progetto " non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».
Questo complessivo quadro normativo del trattamento economico a favore del lavoratore a progetto rappresenta un forte e decisivo motivo di scoraggiamento per l'impresa nel farvi ricorso. L'impresa non è libera e sciolta da ogni criterio nel quantificare il compenso dovuto perché quel compenso dovrà necessariamente corrispondere ai canoni stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. Se ciò non dovesse avvenire quei lavoratori avranno la possibilità di ricorrere al giudice e chiedere quell'adeguamento che l'impresa non ha loro riconosciuto.
La nuova normativa ha cancellato definitivamente la previsione secondo cui il contratto a progetto potesse avere come progetto un "programma di lavoro o una fase di esso". Questa previsione ha ristretto sensibilmente la possibilità di ricorrere a questa figura da parte dell'impresa. Il contratto a progetto, pertanto, con la nuova normativa può essere concluso esclusivamente nel caso in cui sia stato individuato un progetto, senza altra e diversa alternativa.
Il contratto a progetto, con la sua introduzione ad opera della legge Biagi del 2003, ha rappresentato lo strumento attraverso cui l'impresa, nel corso di questo decennio, ha cercato di comprimere i diritti retributivi e contributivi del prestatore d’opera mascherando la prestazione lavorativa, che avveniva con tutte le caratteristiche della subordinazione, ma era qualificata come collaborazione parasubordinata.
La vecchia formulazione del testo del 2003 consentiva margini di ambiguità che l'impresa certamente sfruttava a suo favore rendendo anche difficile la rivendicazioni del lavoratore che contestava la genuinità di quel tipo di contratto.
Il nuovo testo del 2012 restringe in modo sensibile i margini di ambiguità di questa figura contrattuale e rende più difficile all'impresa farvi ricorso e più facile la difesa del lavoratore.
Con la nuova normativa il contratto a progetto deve essere concluso e sottoscritto quando effettivamente tra le parti si vuole instaurare una collaborazione veramente coordinata e continuativa ma priva di subordinazione direttiva e gerarchica. Aver previsto per legge ed in modo esplicito che il contratto a progetto non può essere svolto per la tipica e ordinaria attività imprenditoriale dell'impresa significa aver introdotto elementi di assoluta chiarezza e certezza.
La giurisprudenza più sensibile e attenta, peraltro, nel corso di questi anni, non aveva mancato di far rilevare che anche con il vecchio testo della normativa il contratto a progetto non poteva essere concluso prevedendo come oggetto della prestazione la normale attività imprenditoriale esercitata dall'impresa che concludeva il contratto a progetto. Questa figura del contratto a progetto, talvolta, è stato strumento in mano agli scaltri che lo hanno utilizzato per evadere massicciamente gli obblighi contributivi e per erogare trattamenti economici inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
La nuova normativa è certamente positiva e rappresenta un momento di certezza giuridica per tutti gli operatori e un argine contro il diniego dei diritti dei lavoratori.
La nuova normativa prevede, infine, che tutta la materia, sia nella configurabilità dell'oggetto del progetto che nella quantificazione del compenso spettante al collaboratore per l'attività svolta, possa essere oggetto di contrattazione collettiva. Il legislatore del 2012 lascia così autonomia alle parti sociali perché possano individuare e disciplinare in modo più specifico la materia e i loro opposti interessi.
I sindacati dei lavoratori devono saper sfruttare questa previsione poiché attraverso di essa passa la tutela di questi lavoratori che hanno pari dignità e diritto di tutela al pari di tutti gli altri.