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INGIURIA E DIFFAMAZIONE

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08/01/2014



L’Ingiuria 
Il codice penale, nel descrivere il delitto dell'ingiuria, lo individua allorché si "offende" l'onore o il decoro " di una persona che è presente nel momento in cui vengono pronunciate le frasi offensive. La presenza dell'ingiuriato è l'elemento distintivo rispetto alla diffamazione. Se la persona offesa è presente vi è il reato di ingiuria se, invece, la persona offesa è assente vi è il reato di diffamazione. Il reato sussiste anche se ad ascoltare l’ingiuria vi è la sola persona offesa, mentre per il reato di diffamazione è necessaria la presenza di più persone (due o più). Nell’ingiuria è circostanza aggravante se l'offesa è compiuta in presenza di più persone mentre questa pluralità nella diffamazione è elemento costitutivo essenziale.
La diffamazione
La diffamazione è più grave dell'ingiuria e come tale viene punita dal codice. L'autore del reato è considerato più riprovevole nella sua condotta perchè offende una persona, vista la sua assenza, non può difendersi.
Il reato può essere commesso anche con un comunicazione telegrafica, telefonica, tramite Internet e con scritti o anche con disegni. I modi e i mezzi possono essere i più vari e diversi. 
La diffamazione si distingue nettamente dall'ingiuria perché, quando il giudizio negativo è espresso, la persona offesa non è presente e non ascolta direttamente e personalmente il giudizio sulla sua persona.
La comunicazione diffamatoria deve avvenire parlando con più persone. La pluralità delle persone è elemento essenziale perché il fatto possa costituire reato. Nel caso in cui il giudizio negativo con contenuto diffamatorio sia espresso solo in un colloquio tra due persone, e non con più persone, il reato non sussiste.
La diffamazione può avere un contenuto vario: essa può essere generica oppure consumata con l'attribuzione di un fatto determinato. 
Nel caso in cui la diffamazione si estrinseca con l'attribuzione di un fatto specifico si ha un aumento della pena in considerazione della maggiore carica offensiva che il fatto riveste.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in occasione di un atto pubblico vi è un aumento sensibile di pena.

Inammissibilità della prova sulla veridicità del fatto
L'offensore non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Il reato non tollera l'exceptio veritatis (l'eccezione della verità del fatto) Chiunque,così il ladro come il cretino, hanno diritto alla tutela dell'onore, del decoro e della reputazione anche se effettivamente sono ladri o cretini. Nessuno può offendere impunemente e gratuitamente l’altrui persona.
Se il reato dell'ingiuria o quello della diffamazione è stato compiuto con l'attribuzione di un fatto determinato e specifico, la persona offesa e l'offensore, prima che sia pronunciata una sentenza irrevocabile, possono deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto. Il meccanismo è molto semplice e lineare: “Provami effettivamente che sono ladro oppure che ho commesso quella specifica azione che mi attribuisci e sarai assolto. Questa facoltà deve essere concessa esplicitamente dall'offeso all'offensore. Chi è sicuro di sé stesso tante volte si induce a farlo particolarmente se ricopre una carica pubblica. Chi concede questa facoltà mostra grandezza d’animo ma si espone ad un pubblico dibattimento che può essere molto fastidioso e antipatico.

Prova della verità del fatto offensivo
Il codice consente all'offensore di provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa delle seguenti ipotesi:
-se l'offeso e l’offensore decidano d’accordo, prima che sia pronunciata una sentenza irrevocabile, di deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto;
-se la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto l'altrui attribuito si riferisce all'esercizio della sua funzione;
-se del fatto attribuito alla persona offesa vi era in atto un procedimento penale;
-se la persona offesa domanda esplicitamente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto offensivo.
Se l'onore di una persona è offeso attribuendogli il fatto di aver usato violenza contro la figlia e per il reato vi è in corso un accertamento penale, l'autore del giudizio offensivo è abilitato a dare la prova della veridicità del fatto da lui affermato.
Se si accusa un pubblico funzionario di utilizzare per fini personali e propri l'autovettura dell'ente pubblico, si ha il diritto di provare che il fatto corrisponde effettivamente a verità.
Se la persona offesa concede all'offensore la possibilità di provare che quanto da lui affermato è vero. Se il fatto attribuito risulta vero, non vi più è reato.

Esclusione del reato in presenza di ritorsione e provocazione
Nel caso in cui le offese sono reciproche, e capita molto frequentemente, il giudice può dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori.
Anche nel caso della provocazione, la norma prevede la non punibilità di chi ha commesso il fatto mentre si trovava nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e nella contestualità di questo fatto.
Queste norme si applicano anche nel caso in cui l'offensore non abbia proposto querela per le offese a sua volta ricevute. Frequentemente accade che a proporre querela sia una sola parte con grave pregiudizio di quello che ha voluto lasciar perdere.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Il codice penale prevede opportunamente che non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro avvocati nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il diritto di difesa tante volte può sfociare in giudizi che astrattamente possono essere molto offensivi nei confronti dei destinatari.
Ma il giudice penale, pronunciando sulla causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari che riterrà opportuno adottare nei confronti degli avvocati che oltrepassano il limite della necessità e dell’oggetto della causa, ordinare la trasmissione degli atti all’ordine degli avvocati per gli eventuali provvedimenti disciplinari e ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, assegnando alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle stesse scritture l’annotazione della sentenza. 

Querela di parte 
Si tratta per entrambe le fattispecie (ingiuria e diffamazione) di reato perseguibile a querela di parte. La persona offesa entro il termine perentorio di tre mesi da quando ha ricevuto l'offesa o ha avuto notizia della diffamazione, se intende ottenere la punizione del responsabile, deve proporre querela a pena di improcedibilità. 
La querela può essere rimessa, cioè ritirata, fino a quando non interviene sentenza di condanna irrevocabile e cioè sentenza contro la quale non sia ammesso altro rimedio di impugnazione salvo la revisione.
La rimessione può avvenire pertanto in tutti i gradi del giudizio e in ogni sua fase.
Si tratta di una riforma introdotta da qualche tempo perché precedentemente la querela poteva essere rimessa solo prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Inammissibilità delle misure cautelari 
Il reato di diffamazione, come quello dell’ingiuria, non consente l'arresto, il fermo, la custodia cautelare in carcere o altre misure cautelari e personali. 

Inammissibilità della sospensione condizionale della pena
La cognizione del reato appartiene al giudice di pace penale. La pena è solo di natura pecuniaria. Essendo la competenza del giudice di pace la pena con può essere oggetto di sospensione condizionale. Essa pertanto deve essere espiata se la sentenza di condanna diviene irrevocabile. Prima della riforma la condanna, non superando i due anni, poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena. 

Suggerimento
Nel caso n cui si abbia notizia che taluno abbia proposto querela per delle ingiurie ricevute, l'offensore, se a sua volta ha ricevuto anche lui delle offese deve avere l'accortezza di proporre querela per le parole che ritiene offensive nei suoi confronti.
Nella fase successiva sarà più semplice pervenire ad una remissione reciproca delle querele con la chiusura di entrambi i procedimenti penali.
I giudici in genere mal gradiscono questo tipo di controversie e cercano in tutti i modi di favorire la conciliazione con la rimessione della querela e l’eventuale risarcimento del danno.

Milano 28/02/2007

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