08/01/2014
Il Consiglio dei Ministri del 7 settembre scorso ha approvato un decreto legislativo che modifica e aggiorna la legge fallimentare.
Adesso non possono fallire più gli imprenditori che “dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”
La norma è fortemente discutibile per le sue conseguenze disastrose sui creditori che non possono più far leva sulla possibilità di far fallire il proprio debitore. Possiamo urlare un u ...urrà! agli insolventi.
Ad essere castigati maggiormente sono i piccoli e medi creditori.
Prima di concludere un contratto occorre la massima attenzione. Recuperare il proprio credito può diventare impresa titanica.
Milano 19/09/2007